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DiAnnamaria Palumbo

Qual è la differenza tra part-time orizzontale, verticale e misto?

Part-time orizzontale, verticale e misto: definizioni e differenze

Il D.Lgs. 81/2015 non fornisce una definizione analitica delle tre tipologie, ma ne postula l’esistenza, disponendo che il contratto deve indicare la durata della prestazione e la sua collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (art. 5 D.Lgs. 81/2015). Le definizioni legislative si trovavano nel D.Lgs. 61/2000 (abrogato), ma la Cassazione ha chiarito che i criteri distintivi elaborati sotto quella disciplina restano validi e applicabili, poiché il D.Lgs. 81/2015 non ha modificato la struttura dei tre modelli.

Il criterio dirimente, fissato con precisione dalla Cassazione, non è la quantità di ore ridotte, bensì la dimensione temporale su cui incide la riduzione: il part-time è orizzontale quando la riduzione dell’orario si riflette sull’arco della singola giornata, verticale quando altera la sequenza delle giornate lavorate nel corso della settimana, del mese o dell’anno, misto quando combina entrambe le modalità. (Cass. civ., sez. IV lav., 18 mar. 2008, n. 7313)

I. Part-time orizzontale

Il part-time orizzontale ricorre “nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi”. (Cass. civ., sez. IV lav., 18 mar. 2008, n. 7313) Il lavoratore presta attività ogni giorno (o nella maggioranza dei giorni) della settimana lavorativa, ma per un numero di ore inferiore all’ordinario: ad esempio, 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì invece di 8.

Un punto che la Cassazione ha chiarito con il suo valore di principio di diritto: è configurabile un part-time orizzontale anche quando la riduzione non investe tutti i giorni lavorativi, purché la distribuzione dell’orario non determini una variazione nella successione delle giornate lavorative tipica del verticale. Il discrimine non è quindi numerico (tutti i giorni vs. meno giorni), bensì strutturale: se la riduzione incide sull’orario interno a ciascuna giornata lavorata, siamo in presenza della tipologia orizzontale. (Cass. civ., sez. IV lav., 18 mar. 2008, n. 7313)

In questa tipologia il lavoratore ha lavoro ogni giorno, ma lavora meno a lungo: la conseguenza pratica è che il tempo libero si distribuisce uniformemente in fasce orarie quotidiane (tipicamente la mattina o il pomeriggio), il che facilita la programmazione di una seconda occupazione o di impegni fissi giornalieri.

II. Part-time verticale

Il part-time verticale ricorre invece “nei casi in cui la riduzione dell’orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell’anno, determinando una modifica nell’ordine e nella successione delle giornate lavorative”. (Cass. civ., sez. IV lav., 18 mar. 2008, n. 7313) Il lavoratore presta attività a tempo pieno (o a orario normale), ma soltanto in certi giorni, settimane o periodi: ad esempio, tre giorni alla settimana a tempo pieno, oppure i mesi da settembre a maggio a tempo pieno e senza attività nei mesi estivi.

Nei periodi di non prestazione non c’è né attività né retribuzione per quella quota: la riduzione dell’orario complessivo è ottenuta non abbassando le ore giornaliere, bensì eliminando intere giornate o periodi. (Cass. civ., sez. IV lav., 29 apr. 2024, n. 11333) Questa struttura implica che la collocazione temporale dell’orario va indicata nel contratto anche con riferimento alla settimana, al mese e all’anno, e che la mancata indicazione dei turni specifici non è sanabile — nemmeno nel verticale — dall’indicazione del solo monte ore annuo. (Cass. civ., sez. IV lav., 29 apr. 2024, n. 11333)

III. Part-time misto

Il part-time misto è “quello che si svolge secondo una combinazione” delle modalità orizzontale e verticale. (Cass. civ., sez. IV lav., 25 dic. 2024, n. 34439) Non esiste un’unica forma tipica: la legge traccia una definizione aperta. La Cassazione ha confermato che un contratto che preveda, ad esempio, un orario giornaliero ridotto (caratteristica orizzontale) ma soltanto per i mesi corrispondenti all’anno scolastico, con totale astensione dalla prestazione nei mesi estivi (caratteristica verticale), è correttamente qualificato come part-time misto. (Cass. civ., sez. IV lav., 25 dic. 2024, n. 34439)

Il CCNL del settore autoferrotranvieri — recepito nella giurisprudenza — ha esemplificato il misto come il contratto che “contempla giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro”. (Cass. civ., sez. IV lav., 25 dic. 2024, n. 34439) La giurisprudenza di merito ha applicato questa qualificazione anche in situazioni meno lineari: un’impiegata assunta con contratto definito “orizzontale” ma con orario distribuito solo su tre giorni alla settimana è stata riqualificata come lavoratrice a part-time misto, sulla base del CCNL applicabile e del criterio definitorio legale. (Trib. Macerata, 4 dic. 2023, n. 35)

IV. Conseguenze pratiche della distinzione

Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare — ovvero le ore prestate oltre l’orario concordato ma entro i limiti del tempo pieno — è ammesso in tutte e tre le tipologie, ma si misura in modo diverso (art. 6 D.Lgs. 81/2015). Per il verticale, il tetto del 25% (in assenza di disciplina collettiva) si calcola non sull’orario settimanale concordato, bensì in relazione al numero delle ore annualmente concordate: questo è il criterio adottato dalla contrattazione collettiva pubblicistica e confermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Macerata, 4 dic. 2023, n. 35).

La Cassazione ha stabilito che nel part-time verticale (come nel misto con componente verticale) il superamento dell’orario concordato va valutato avendo riguardo non solo alle singole giornate, ma anche ai periodi predeterminati: è lavoro supplementare qualsiasi prestazione che eccede i limiti concordati “avuto riguardo sia all’orario giornaliero, sia ai periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno” (Cass. civ., sez. IV lav., 8 set. 2008, n. 22579). Non è consentito alle parti trasformare di fatto un part-time orizzontale in uno verticale semplicemente modificando la distribuzione delle ore — anche con il consenso del lavoratore, se la modifica non è formalizzata per iscritto (Cass. civ., sez. IV lav., 8 set. 2008, n. 22579).

Clausole elastiche

Le clausole elastiche devono essere pattuite per iscritto nel rispetto dei contratti collettivi e danno diritto al lavoratore a un preavviso di almeno due giorni lavorativi e a una compensazione economica. (art. 6 D.Lgs. 81/2015) Nel part-time orizzontale le clausole elastiche operano tipicamente sulla collocazione temporale della giornata (es. spostamento della fascia mattutina al pomeriggio); nel verticale sulla redistribuzione delle giornate lavorate nel corso della settimana o del mese; nel misto su entrambe le dimensioni. L’assenza di una valida clausola elastica formalizzata rende illegittima qualsiasi modifica unilaterale datoriale, indipendentemente dalla tipologia. (Cass. civ., sez. IV lav., 25 lug. 2019, n. 20209)

Sanzioni per omessa indicazione dell’orario

Se il contratto scritto omette la collocazione temporale dell’orario, il giudice può determinarla tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della sua necessità di integrazione del reddito e delle esigenze datoriali. Per il periodo antecedente alla pronuncia, al lavoratore spetta un risarcimento del danno in aggiunta alla retribuzione dovuta. (art. 10 D.Lgs. 81/2015)

Conclusione

Le tre tipologie non sono mere etichette nominalistiche: incidono concretamente sul modo in cui si calcola il lavoro supplementare, sulla struttura delle clausole elastiche e sulla portata dell’onere di specificazione contrattuale. La distinzione tra orizzontale e verticale poggia su un criterio strutturale preciso — la dimensione temporale su cui insiste la riduzione dell’orario — stabilito con forza di principio di diritto dalla Cassazione; il misto è una categoria aperta che ammette combinazioni eterogenee, purché ciascuno dei suoi elementi sia individuabile e contrattualmente specificato.

DiAnnamaria Palumbo

Come si impugna la modifica unilaterale del part-time? Quali danni si possono chiedere?

Impugnazione della modifica unilaterale dell’orario part-time: rimedi e danni

Il profilo processuale dell’impugnazione della modifica unilaterale dell’orario part-time si articola su tre piani distinti ma complementari: il rito da seguire, la gestione del comportamento del lavoratore nella fase di lite pendente, e la costruzione della domanda risarcitoria. La Cassazione ha consolidato in modo lineare i principi su ciascuno di essi, lasciando però al giudice di merito ampi margini di apprezzamento sulla valutazione del danno.

I. Il rito e la forma della domanda

Le controversie aventi ad oggetto la modifica unilaterale dell’orario nel rapporto di lavoro part-time appartengono alla cognizione del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, secondo il rito previsto dagli artt. 409 ss. c.p.c. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere — tra gli altri elementi — l’indicazione del giudice, le generalità delle parti, la determinazione dell’oggetto, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione. (art. 414 c.p.c.)

Il lavoratore può cumulare, nello stesso ricorso, la domanda di accertamento dell’illegittimità della modifica, la domanda di ripristino dell’orario contrattualmente pattuito e la domanda di risarcimento dei danni subiti. L’accertamento è propedeutico alla tutela risarcitoria: la Cassazione chiarisce che la modifica costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, e non un atto di esercizio del potere direttivo. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 28657/2024)

II. La tutela d’urgenza

2.1 Il ricorso ex art. 700 c.p.c.

Quando la modifica unilaterale è già stata attuata e il lavoratore subisce un pregiudizio imminente e irreparabile — tipicamente l’impossibilità concreta di conciliare il nuovo orario con una seconda attività lavorativa, con cure mediche o con obblighi familiari — il ricorso alla tutela cautelare atipica è ammissibile.

L’art. 700 c.p.c. dispone che, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice i provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. (art. 700 c.p.c.)

Il fumus boni iuris è agevolmente costruibile sul divieto di modifica unilaterale (un principio consolidato della Cassazione); il periculum in mora richiede una deduzione concreta degli effetti pregiudizievoli dell’orario imposto, che per sua natura tende a produrre conseguenze tendenzialmente irreversibili nel tempo (perdita di un secondo impiego, impossibilità di seguire terapie, rottura di impegni familiari stabilizzati).

Va però sottolineato che il provvedimento d’urgenza è caratterizzato da provvisorietà e difetto di decisorietà: non produce effetti di diritto sostanziale o processuale sulla questione principale e deve essere seguito dall’instaurazione del giudizio di merito. La Cassazione ha precisato che l’esito di un precedente ricorso cautelare — favorevole o sfavorevole — non incide in alcun modo sulla res judicanda del giudizio di merito. (Cass. civ., sez. IV lav., 17 mar. 2003, n. 3898)

III. Il rifiuto del lavoratore di conformarsi e l’eccezione d’inadempimento

Questo profilo è tra i più delicati sul piano pratico. La Cassazione ha adottato un orientamento che non assimila meccanicamente il rifiuto del lavoratore a un inadempimento colpevole, ma impone una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti.

3.1 Il principio

Il lavoratore può legittimamente opporre l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. rifiutando di eseguire la prestazione secondo il nuovo orario illegittimamente imposto. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 1460 c.c. pone un limite: il rifiuto non è giustificato se, avuto riguardo alle circostanze, esso è contrario alla buona fede.

La Cassazione ha elaborato un test: il giudice deve operare una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, valutandone la proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, l’incidenza sull’equilibrio sinallagmatico e sulla gravità, ex art. 1455 c.c. Se l’inadempimento datoriale non è grave, il rifiuto del lavoratore può essere ritenuto non improntato a buona fede. (Cass. civ., sez. IV lav., 14 mag. 2019, n. 12777)

3.2 Conseguenze sul licenziamento

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario non costituisce giustificato motivo di licenziamento. (art. 6 D.Lgs. 81/2015) La Cassazione ha precisato che questa tutela vale per qualsiasi mutamento orario già concordato — non solo per il passaggio da full-time a part-time — poiché la ratio è che ogni modifica richiede consenso scritto di entrambe le parti. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 30093/2023)

Il caso più insidioso è quello del licenziamento per g.m.o. formalmente fondato su ragioni organizzative, in realtà motivato dall’intento di punire il lavoratore che ha rifiutato la variazione. La Cassazione qualifica tale licenziamento come ritorsivo e quindi nullo, con tutela reintegratoria piena: la prova del movente ritorsivo può essere fornita per presunzioni, valorizzando la contiguità temporale tra il rifiuto e il recesso, la presenza di iniziative disciplinari collegate, la mancata dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione addotta. (Cass. civ., sez. IV lav., 8 lug. 2024, n. 18547)

IV. La domanda risarcitoria: voci di danno e oneri probatori

4.1 Il quadro normativo e l’impostazione della Cassazione

La modifica unilaterale dell’orario è un inadempimento contrattuale. Il risarcimento del danno è certamente dovuto, ma la Cassazione ne subordina la liquidazione a un rigoroso onere di allegazione e prova in capo al lavoratore.

Il principio fissato è il seguente: il danno deve essere anzitutto allegato, prima che provato, dal lavoratore. Il giudice non può fare a meno di tale allegazione nemmeno quando ricorra alla liquidazione equitativa; quest’ultima presuppone la certezza dell’esistenza del danno (an), potendo l’incertezza ricadere solo sull’entità (quantum). (Cass. civ., sez. IV lav., n. 28657/2024)

In modo più specifico, la Cassazione ha chiarito che il ricorso alla determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. è rimedio utilizzabile solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà di prova sull’effettiva entità del danno, non come espediente per colmare il vuoto di allegazione. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 1721/2009)

4.2 Le voci di danno

Sul piano patrimoniale, la voce principale è quella connessa alla maggiore penosità e onerosità della prestazione determinata dall’alterazione della programmabilità del tempo libero: il lavoratore deve allegare e dimostrare la concreta difficoltà di programmazione di altre attività, l’eventuale perdita di un secondo impiego o di redditi alternativi, l’esistenza di un termine di preavviso e la percentuale delle modifiche rispetto all’intera prestazione. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 1721/2009)

Il danno patrimoniale da perdita di seconda occupazione richiede prova positiva dell’esistenza del rapporto parallelo e del suo scioglimento causalmente connesso alla modifica.

Il danno non patrimoniale (incluso quello biologico, ove documentato da certificazione medica) è risarcibile se allegato in modo specifico: non è sufficiente la generica deduzione della modifica oraria. La Cassazione ha valorizzato, come elemento concreto di allegazione sufficiente, la condizione di lavoratore disabile, per la quale l’alterazione dell’orario concordato incide sulla programmabilità delle cure e del recupero psico-fisico, rendendo la certezza dell’an allegabile in modo meno stringente. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 28657/2024)

Quanto alle clausole elastiche applicate in violazione dei requisiti legali (forma scritta, preavviso, compensazioni), l’art. 10 D.Lgs. 81/2015 prevede espressamente che lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni di legge o di contratto collettivo comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. (art. 6 D.Lgs. 81/2015) In questo caso il danno è in re ipsa nella struttura della norma, il che alleggerisce l’onere probatorio.

4.3 L’allegazione sufficiente secondo la Cassazione

La Cassazione ha indicato, in positivo, cosa costituisce allegazione sufficiente ai fini della liquidazione equitativa: la deduzione di una collocazione temporale rigida indicata nel contratto individuale, la prova della modifica unilaterale rispetto a quella collocazione, e la descrizione della concreta alterazione della programmabilità del tempo libero che ne è derivata (ad esempio, la variazione costante e generalizzata per tutti i giorni della settimana rispetto a un orario concentrato in una fascia fissa). (Cass. civ., sez. IV lav., n. 28657/2024)

Non è invece sufficiente la mera affermazione dell’illegittimità della modifica seguita da una richiesta equitativa quantificata in modo arbitrario (ad esempio «sei mensilità»), senza alcuna deduzione sul concreto pregiudizio subito. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 28657/2024)

V. La questione dell’onere della prova (riparto)

Il riparto è chiaro: spetta al lavoratore allegare e provare l’inadempimento datoriale (la modifica dell’orario rispetto a quanto indicato nel contratto scritto) e la sussistenza del danno nell’an. Spetta invece al datore di lavoro — ove intenda resistere — dimostrare o l’esistenza di una clausola elastica validamente pattuita per iscritto, o il consenso scritto del lavoratore alla variazione. In assenza di forma scritta, il rapporto si presume a tempo pieno e ogni variazione in riduzione si presume non consensuale. (Trib. Bari, n. 2977/2025)

Conclusione

L’azione del lavoratore si costruisce davanti al giudice del lavoro con ricorso ex art. 414 c.p.c., cumulando la domanda di accertamento dell’illegittimità, quella di ripristino dell’orario e quella risarcitoria; la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è percorribile quando il pregiudizio è imminente e non riparabile con il solo ristoro patrimoniale. Il punto critico rimane la costruzione della domanda risarcitoria: la Cassazione non ammette liquidazioni equitative in assenza di allegazione specifica del danno nell’an, cosicché il difensore deve articolare con precisione le conseguenze concrete della modifica sulla programmabilità del tempo libero, sull’eventuale seconda occupazione e sulle esigenze di salute o familiari. Il rischio processuale maggiore è che una domanda risarcitoria generica, priva di tali allegazioni, venga respinta anche quando l’inadempimento datoriale è pacifico.

DiAnnamaria Palumbo

Quali sono le regole del contratto part-time? Quando il datore può modificare l’orario unilateralmente? Cos’è il lavoro intermittente e quando è ammesso?

Part-time e lavoro intermittente: disciplina e limiti

Il D.Lgs. n. 81/2015 costituisce la cornice normativa unitaria per entrambi gli istituti. Per il part-time, il dato caratterizzante è la natura bilaterale e consensuale dell’accordo sull’orario, che vincola il datore di lavoro in modo assai più stringente rispetto al rapporto a tempo pieno. Per il lavoro intermittente, la legge costruisce un sistema a doppio binario — presupposti oggettivi e soggettivi — che la Cassazione ha chiarito essere alternativi, non cumulativi.

I. IL CONTRATTO PART-TIME

1.1 Requisiti formali e contenuto necessario

Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta, benché questa rivesta valore meramente probatorio (ad probationem) e non costitutivo. Deve contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. (art. 5 D.Lgs. 81/2015)

L’art. 5 distingue implicitamente tre tipologie: il part-time orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero), quello verticale (prestazione a tempo pieno in alcuni giorni o periodi) e quello misto (combinazione di entrambe le formule).

1.2 Lavoro supplementare e straordinario

Il datore di lavoro può richiedere prestazioni supplementari — cioè ore svolte oltre l’orario concordato ma entro i limiti dell’orario normale di lavoro — nei limiti e alle condizioni previste dal contratto collettivo applicabile. In assenza di disciplina collettiva, la legge fissa un tetto del 25% delle ore settimanali concordate, riconoscendo al lavoratore la facoltà di rifiutare in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione. Le ore supplementari sono maggiorate del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. (art. 6 D.Lgs. 81/2015)

Nulla esclude, peraltro, il ricorso al lavoro straordinario anche nel rapporto part-time, nel rispetto della definizione di cui al D.Lgs. n. 66/2003. (art. 6 D.Lgs. 81/2015)

1.3 Le clausole elastiche: unico strumento di variazione unilaterale

Le clausole elastiche — relative sia alla variazione della collocazione temporale sia alla variazione in aumento della durata della prestazione — devono essere pattuite per iscritto tra le parti, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto a un preavviso minimo di due giorni lavorativi e a specifiche compensazioni nella misura determinata dalla contrattazione collettiva. (art. 6 D.Lgs. 81/2015)

Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto di tali condizioni e limiti attribuisce al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, un diritto al risarcimento del danno. (Cass. civ., sez. IV lav., 7 nov. 2024, n. 28657)

II. Il divieto di modifica unilaterale dell’orario

Questo è il punto di maggiore impatto pratico. La giurisprudenza di legittimità è consolidata e non ammette deroghe convenzionali unilaterali.

Il principio è enunciato con chiarezza dalla Cassazione: “nel contratto di lavoro part-time il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione e alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di riorganizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti”. (Cass. civ., sez. IV lav., 7 nov. 2024, n. 28657)

La ratio di questo limite risiede nel fatto che nel part-time la programmabilità del tempo libero — che può essere funzionale a un secondo lavoro, a esigenze familiari o di salute — assume carattere essenziale, diversamente dal rapporto a tempo pieno dove un analogo vincolo all’orario si tradurrebbe nella negazione del diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività. (Cass. civ., sez. IV lav., 7 nov. 2024, n. 28657)

Questo principio tiene anche quando la modifica dell’orario sia prevista nel contratto individuale o autorizzata da accordo collettivo, se in concreto non sia stata stipulata una valida clausola elastica: il Tribunale di Venezia ha condannato il datore al ripristino dell’orario originario nonostante una previsione contrattuale che faceva salvo il potere datoriale di modifica, rilevando che tale potere era comunque condizionato al rispetto del CCNL, che richiedeva a sua volta l’intesa tra le parti. (Trib. Venezia, 9 mag. 2023, n. 312)

Conseguentemente, la direttiva datoriale che impone un nuovo orario senza consenso del lavoratore è nulla e integra un inadempimento parziale del contratto; il rifiuto del lavoratore di conformarsi è legittimo come esercizio dell’eccezione d’inadempimento. (Trib. Marsala, 20 dic. 2023, n. 918)

Sul piano risarcitorio, il danno derivante dalla modifica unilaterale è certamente risarcibile, ma deve essere allegato e provato dal lavoratore almeno nella sua esistenza (an), potendo la quantificazione essere effettuata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. civ., sez. IV lav., 7 nov. 2024, n. 28657) La giurisprudenza di merito ha liquidato il danno in relazione alle sole ore oggetto di strutturale variazione non coperta da clausole elastiche. (Trib. Milano, 4 apr. 2023, n. 1188)

2.1 La trasformazione del rapporto

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale (o viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale richiede accordo scritto tra le parti. Nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative, il lavoratore ha diritto alla trasformazione e non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad alcuna altra misura organizzativa negativa. Analoghe tutele di priorità sono riconosciute ai lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni o portatori di handicap. (art. 8 D.Lgs. 81/2015)

III. IL LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL)

3.1 Definizione

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto — anche a tempo determinato — mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che può utilizzarne la prestazione in modo discontinuo o intermittente. L’elemento caratterizzante, come precisato dalla giurisprudenza di merito, non è l’intrinseca discontinuità della mansione, bensì la discontinuità e l’incertezza circa il se e il quando dell’utilizzazione da parte del datore di lavoro. (Corte d’Appello Firenze, 16 lug. 2025, n. 343) La disciplina è inapplicabile ai dipendenti pubblici. (art. 13 d.lgs. 81/2015)

3.2 Presupposti di ammissibilità: alternativa tra criterio oggettivo e soggettivo

La Cassazione ha risolto in modo definitivo il contrasto interpretativo: i presupposti oggettivi (comma 1) e soggettivi (comma 2) dell’art. 13 sono alternativi e non cumulativi. (Cass. civ., sez. IV lav., 24 lug. 2023, n. 22086)

Sul piano oggettivo: le esigenze di utilizzo sono individuate dai contratti collettivi, o in loro mancanza dal decreto ministeriale. Il D.M. 23 ottobre 2004 rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che include le occupazioni discontinue (ad es. camerieri, personale di servizio e cucina negli alberghi, esercizi pubblici, etc.). (Trib. Siracusa, 18 set. 2024, n. 807)

Sul piano soggettivo: il contratto può essere concluso con soggetti di meno di 24 anni (purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno) e con soggetti di più di 55 anni, indipendentemente dalle caratteristiche dell’attività svolta. (art. 13 d.lgs. 81/2015)

3.3 Limite delle 400 giornate

Al di fuori dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto intermittente è ammesso con il medesimo datore di lavoro per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il superamento di tale soglia determina la trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo pieno e indeterminato. (art. 13 d.lgs. 81/2015)

3.4 Forma, comunicazione e indennità di disponibilità

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, tra gli altri elementi: le ipotesi (oggettive o soggettive) che ne legittimano la stipulazione, le modalità di disponibilità e il preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo, le misure di sicurezza. (art. 15 d.lgs. 81/2015)

Nei periodi di non utilizzo, il lavoratore non matura trattamento economico o normativo, salvo il caso in cui abbia garantito la propria disponibilità alla chiamata: in tale ipotesi ha diritto a una indennità di disponibilità, la cui misura minima è fissata da decreto ministeriale e la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Tale indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contrattuale e assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare. (art. 16 d.lgs. 81/2015)

Il rifiuto ingiustificato alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto; viceversa, se il lavoratore è temporaneamente impossibilitato a rispondere (per malattia o altro evento), ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al datore, pena la perdita dell’indennità per quindici giorni. (art. 16 d.lgs. 81/2015)

Conclusione

La disciplina del part-time costruisce un forte presidio a favore del lavoratore attraverso il divieto di modifica unilaterale dell’orario, presidio che la Cassazione ha confermato vigente anche sotto il D.Lgs. n. 81/2015, con la sola valvola di sfogo delle clausole elastiche pattuite per iscritto. Il lavoro intermittente costituisce invece uno strumento di flessibilità più ampia, ammissibile in alternativa su base oggettiva (attività discontinue) o soggettiva (età del lavoratore), ma contenuto dal limite quantitativo delle 400 giornate e dalla conversione automatica in rapporto stabile in caso di superamento. In entrambi i casi, il ricorso strumentale agli istituti espone il datore a risarcimento del danno o a conversione del rapporto.

DiAnnamaria Palumbo

Un’azienda usa lo stesso lavoratore somministrato da 3 anni. È lecito? Cosa rischia?

Il caso in esame — utilizzo continuativo del medesimo lavoratore somministrato presso la stessa azienda per tre anni — colloca l’utilizzatore in una zona di rischio elevato e documentato dalla giurisprudenza di legittimità. La risposta non è automatica né uniforme: dipende criticamente dalla tipologia di somministrazione (a termine o a tempo indeterminato), dalla struttura della missione (unica o per successive proroghe e rinnovi) e dalla capacità dell’utilizzatore di fornire giustificazioni oggettive al prolungato ricorso alla forza lavoro esterna.

1. Inquadramento normativo: temporaneità come requisito immanente

Il quadro normativo vigente non fissa un limite temporale espresso per la durata di una singola missione di somministrazione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento consolidato — a partire dal 2022 e ribadito nel 2024 e nel 2025 — secondo cui la temporaneità non è un carattere meramente empirico, ma un requisito strutturale immanente dell’istituto, ricavabile per via di interpretazione conforme alla Direttiva 2008/104/CE. (Cass. civ., sez. IV lav., 28/02/2025, n. 5332)

La Cassazione ha precisato che il termine “temporaneamente” usato dalla Direttiva «caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo». (Cass. civ., sez. IV lav., 27/07/2022, n. 23497) Ne consegue che il fatto che un posto di lavoro sia strutturalmente permanente nell’organizzazione dell’utilizzatore non esclude di per sé la legittimità della somministrazione, ma la reiterazione indefinita delle missioni può diventare uno strumento di elusione del diritto alla stabilità.

2. La variabile decisiva: somministrazione a termine o staff leasing?

2.1 Somministrazione a tempo determinato

Quando il lavoratore è assunto dall’agenzia a tempo determinato e inviato in missione presso l’utilizzatore, si applica il rinvio espresso dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla disciplina del contratto a termine, con esclusione soltanto degli artt. 21, comma 2, 23 e 24. (art. 34 d.lgs. 81/2015) Ciò comporta che, a seguito del c.d. Decreto Dignità (d.l. 87/2018, conv. in l. 96/2018), trovano applicazione anche alla somministrazione a termine i limiti di durata e le causali previste per il contratto a termine.

Il Tribunale di Lodi ha chiarito che il rinvio è integrale e che dunque è applicabile anche l’art. 19 d.lgs. 81/2015, il quale dispone il limite massimo di durata del contratto a termine: per i contratti stipulati dopo il d.l. 87/2018, tale limite è fissato a 24 mesi (ridotto rispetto ai precedenti 36 mesi), con possibilità di proroga oltre tale soglia solo in presenza di causale specificata nelle forme previste. (Trib. Lodi, 06/06/2023, n. 156) Il Tribunale ha poi puntualizzato che, per i contratti anteriori alla riforma del 2018, il limite applicato era quello dei 36 mesi.

Per la somministrazione a tempo determinato, tre anni di utilizzo del medesimo lavoratore configurano dunque, in base alla giurisprudenza di merito, un superamento del limite temporale massimo assimilabile a quello del contratto a termine — 24 mesi per i contratti post-2018, 36 mesi per quelli anteriori. Il Tribunale di Napoli ha applicato questo schema a una sequenza di contratti rinnovati senza soluzione di continuità per oltre tre anni, riconoscendo l’abuso. (Trib. Napoli, 11 ott. 2025, n. 7183)

2.2 Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)

Nella somministrazione a tempo indeterminato, il lavoratore è assunto dall’agenzia senza vincolo temporale e la missione non soggiace formalmente ai limiti di durata del contratto a termine, in quanto l’art. 34, comma 1, rinvia solo alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato. In principio, quindi, la missione potrebbe protrarsi per anni senza che sia applicabile un limite numerico diretto.

Tuttavia, anche in questo schema, la giurisprudenza più recente ha sottoposto lo staff leasing al vaglio della temporaneità immanente. Il Tribunale di Benevento ha rimarcato che il legislatore italiano, consentendo all’agenzia di inviare in missione senza limiti temporali lo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore, solleva un problema di conformità con la Direttiva 2008/104/CE, con conseguente necessità di verifica giudiziale caso per caso. (Trib. Benevento, 24/10/2025, n. 1068) Peraltro, in mancanza di un rinvio espresso ai limiti del contratto a termine, il controllo giudiziale si esercita in via più ampia e meno prevedibile, sulla base degli indici di abuso elaborati dalla Cassazione.

3. Gli indici di abuso e la difesa dell’utilizzatore

La Cassazione non ha cristallizzato una soglia temporale rigida, ma ha identificato un fascio di indici che il giudice deve valutare complessivamente:

Il numero e la frequenza dei singoli contratti o proroghe che si succedono senza reale interruzione; la continuità delle mansioni svolte, sempre identiche nel tempo; la durata complessiva della presenza del lavoratore presso l’utilizzatore; e soprattutto l’assenza di spiegazioni oggettive da parte dell’utilizzatore in merito alle esigenze temporanee che giustificano il ricorso prolungato a manodopera esterna. (Cass. civ., sez. IV lav., 14 mar. 2024, n. 6898)

Su quest’ultimo punto, la Cassazione ha affermato con nettezza che la mancata allegazione di ragioni oggettive di temporaneità pesa sull’utilizzatore: laddove questi non fornisca alcuna spiegazione al fatto di ricorrere per anni alla stessa persona tramite agenzia, invece di stabilizzarla o assumerne un’altra a tempo indeterminato, il giudice deve presumere che la somministrazione abbia assunto connotati permanenti incompatibili con la struttura dell’istituto. (Cass. civ., sez. IV lav., 11 ott. 2022, n. 29570; Cass. civ., sez. IV lav., 27/07/2022, n. 23497)

L’utilizzatore può difendersi dimostrando che il fabbisogno era effettivamente temporaneo (ad esempio: un progetto a termine, una sostituzione prolungata, un picco straordinario di attività documentato), ma la prova di questa genuinità deve essere concreta, specifica e riferita all’intera durata del periodo contestato. La mera indicazione formale di una causale nel contratto commerciale non è sufficiente se smentita dai fatti. (Trib. Lodi, 06/06/2023, n. 156)

4. Le conseguenze concrete per l’utilizzatore

4.1 Costituzione del rapporto di lavoro diretto

Se il giudice accerta che la somministrazione triennale ha superato il limite di ragionevole temporaneità, condanna l’utilizzatore alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro a proprie dipendenze, con effetto retroattivo dall’inizio della somministrazione (tre anni addietro). (art. 38 d.lgs. 81/2015) Tutti gli atti di gestione del rapporto compiuti dall’agenzia si imputano all’utilizzatore per quel periodo; i pagamenti già effettuati dall’agenzia (retribuzioni e contributi) liberano proporzionalmente l’utilizzatore dal debito corrispondente.

Il rapporto così costituito è a tempo indeterminato. La retroattività degli effetti significa che l’utilizzatore si trova, a seguito della pronuncia, a dover riconoscere tre anni di anzianità, con riflessi su TFR, scatti, progressioni e — soprattutto — sull’applicazione delle tutele contro il licenziamento nel rapporto ricostituito.

4.2 Indennità risarcitoria

Contestualmente alla costituzione del rapporto, il giudice condanna l’utilizzatore al pagamento di un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR, a ristoro del pregiudizio economico (retributivo e contributivo) per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività e la pronuncia giudiziale. (art. 39 d.lgs. 81/2015) L’Agenzia delle Entrate ha qualificato questa indennità come sostitutiva del reddito, soggetta a tassazione separata. (Interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2024)

4.3 Sanzioni per somministrazione fraudolenta

Se la reiterazione triennale è accompagnata dalla specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (ad esempio, per privare il lavoratore delle tutele riservate ai dipendenti diretti), si aggiunge la responsabilità penale. L’art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003 dispone l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, in capo sia all’agenzia sia all’utilizzatore. (art. 18 comma 5-ter d.lgs. 276/2003) Per tre anni di utilizzo continuativo di un solo lavoratore, l’ammenda massima teorica supera i 100.000 euro.

4.4 Rischi ispettivi

La continuità triennale dello stesso lavoratore presso l’utilizzatore costituisce un segnale d’allerta riconoscibile in sede di ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Come illustrato dalla vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Trieste, un accesso ispettivo può portare all’emissione di un verbale di accertamento con ordinanza-ingiunzione, il cui importo si calcola per ogni giornata di lavoro irregolare rilevata. (Corte d’Appello Trieste, 19 feb. 2025, n. 96)

Conclusione

L’utilizzo dello stesso lavoratore somministrato per tre anni consecutivi non è automaticamente illecito, ma si colloca in una zona di forte rischio giuridico che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ridisegnato dal 2022. Per la somministrazione a termine, il superamento del limite temporale assimilato al contratto a termine (24 o 36 mesi a seconda del periodo) è considerato di per sé segnale di abuso; per lo staff leasing, il controllo avviene per indici. In assenza di documentazione che attesti esigenze oggettivamente temporanee per l’intera durata del triennio, l’utilizzatore è esposto alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro diretto con effetto retroattivo, all’indennità da 2,5 a 12 mensilità e, in caso di finalità elusiva accertata, alle sanzioni penali. La posizione difensiva dell’azienda si rafforza significativamente se e solo se dispone di documentazione specifica — nei contratti commerciali e nella corrispondenza con l’agenzia — che giustifichi puntualmente, per ciascun periodo della missione, le ragioni temporanee del ricorso alla somministrazione.

DiAnnamaria Palumbo

Cos’è la somministrazione di lavoro? Come funziona il contratto tra agenzia e utilizzatore? Quali tutele ha il lavoratore somministrato?

La somministrazione di lavoro: struttura, contratto commerciale e tutele del lavoratore

La somministrazione di lavoro è un contratto trilaterale che consente a un’agenzia autorizzata di mettere a disposizione di un’impresa utilizzatrice uno o più propri dipendenti per lo svolgimento di una prestazione lavorativa sotto la direzione e il controllo di quest’ultima. La disciplina oggi vigente è contenuta negli articoli 30–40 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che ha sostituito la regolamentazione originaria del d.lgs. n. 276/2003. Il meccanismo si fonda su tre distinti rapporti giuridici: il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore; il contratto commerciale di somministrazione tra agenzia e utilizzatore; l’esecuzione della prestazione in favore dell’utilizzatore, che ha natura fattuale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nonostante l’assenza di un limite temporale formale nel d.lgs. 81/2015, la natura strutturalmente temporanea della somministrazione è un requisito immanente dell’istituto, imposto dall’obbligo di interpretazione conforme alla Direttiva 2008/104/CE. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 13982/2022)

1. Definizione e struttura trilaterale

L’istituto è definito dalla norma cardine come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del d.lgs. 276/2003 mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori propri dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. (art. 30 d.lgs. 81/2015)

Si distinguono due tipologie principali:

La somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) è ammessa per qualsiasi tipo di attività. Il lavoratore è assunto dall’agenzia a tempo indeterminato e percepisce una indennità di disponibilità per i periodi intercorrenti tra una missione e l’altra. (art. 34 d.lgs. 81/2015) La somministrazione a tempo determinato assoggetta il rapporto tra agenzia e lavoratore alla disciplina generale del contratto a termine, salve alcune specifiche esclusioni (artt. 21 co. 2, 23 e 24 d.lgs. 81/2015). (art. 34 d.lgs. 81/2015)

2. Il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore

2.1 Forma e contenuto obbligatorio

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere: gli estremi dell’autorizzazione ministeriale dell’agenzia; il numero dei lavoratori da somministrare; l’indicazione dei rischi per la salute e sicurezza e le relative misure preventive; la data di inizio e la durata prevista della somministrazione; le mansioni e il relativo inquadramento; il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicabile. (art. 33 d.lgs. 81/2015)

L’utilizzatore, nel contesto di questo contratto, assume altresì l’obbligo di comunicare all’agenzia il trattamento economico e normativo applicato ai propri dipendenti con mansioni equivalenti, e di rimborsarle gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti.

2.2 Limiti quantitativi

La norma dispone che il numero di lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possa eccedere il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula; il numero di lavoratori somministrati (o assunti direttamente) a tempo determinato non può superare, complessivamente, il 30% della medesima base di computo. I contratti collettivi dell’utilizzatore possono derogare in senso più ampio o più restrittivo a questi limiti. (art. 31 d.lgs. 81/2015) Sono esenti da ogni contingente, tra gli altri, i lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex Reg. UE 651/2014. (art. 31 d.lgs. 81/2015)

2.3 Divieti

La norma vieta la somministrazione in quattro ipotesi tassative: sostituzione di lavoratori in sciopero; utilizzo presso unità produttive che abbiano effettuato licenziamenti collettivi per le stesse mansioni negli ultimi sei mesi (salvo contratto di sostituzione o durata iniziale non superiore a tre mesi); utilizzo presso unità produttive con sospensione/riduzione d’orario in cassa integrazione per le stesse mansioni; ricorso da parte di datori di lavoro che non abbiano completato la valutazione dei rischi. (art. 32 d.lgs. 81/2015)

3. Le tutele del lavoratore somministrato

3.1 Parità di trattamento economico e normativo

Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. (art. 35 d.lgs. 81/2015) La giurisprudenza di merito ha precisato che questa parità si estende alle voci retributive variabili e accessorie, compresi i premi di risultato collegati all’andamento economico aziendale: la contrattazione collettiva può disciplinare solo modalità e criteri di corresponsione, ma non può escludere il diritto stesso, pena violazione dell’art. 5 par. 3 della Direttiva 2008/104/CE.

3.2 Responsabilità solidale e potere disciplinare

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e a versare i contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’agenzia. Il potere disciplinare resta formalmente in capo al somministratore. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali dei dipendenti dell’utilizzatore presso la stessa unità produttiva. (art. 35 d.lgs. 81/2015)

3.3 Diritti sindacali

Ai lavoratori delle agenzie si applicano le tutele sindacali dello Statuto dei lavoratori. Il lavoratore somministrato ha il diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività sindacale e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. L’utilizzatore è tenuto a comunicare ogni dodici mesi alle rappresentanze sindacali il numero e la durata dei contratti di somministrazione conclusi. (art. 36 d.lgs. 81/2015)

3.4 Informazione sui posti vacanti

La norma impone all’utilizzatore di informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti presso di sé, anche mediante avviso generale affisso nei locali aziendali. (art. 31 d.lgs. 81/2015)

4. Somministrazione irregolare, fraudolenta e rimedi

4.1 Somministrazione irregolare

In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore è considerato a tutti gli effetti dipendente dell’utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti quantitativi o in violazione dei divieti o degli elementi essenziali del contratto, il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione giudiziale del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. (art. 38 d.lgs. 81/2015) Tutti i pagamenti già effettuati dall’agenzia a titolo retributivo o contributivo liberano proporzionalmente l’utilizzatore dal corrispondente debito. (art. 38 d.lgs. 81/2015)

4.2 Somministrazione fraudolenta

Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. (art. 38-bis d.lgs. 81/2015)

4.3 Abuso da missioni reiterate

La Cassazione ha elaborato un orientamento di forte rilievo pratico: la mancanza di un limite temporale espresso nella norma non esclude che la temporaneità sia un requisito immanente della somministrazione, conforme alla Direttiva 2008/104/CE. “Missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Direttiva n. 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l’equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima”. (Cass. civ., sez. IV lav., 14/03/2024, n. 6898) Il giudice di merito deve verificare caso per caso — sulla base del numero di missioni, della loro durata complessiva e dell’assenza di spiegazioni oggettive da parte dell’utilizzatore — se la reiterazione integri una condotta elusiva ex artt. 1344-1418 c.c. (Trib. Catania, 15/11/2022, n. 3939)

Conclusione

La somministrazione di lavoro si configura come uno schema contrattuale complesso e flessibile, che separa formalmente il datore di lavoro (l’agenzia) dal soggetto che beneficia della prestazione (l’utilizzatore), con conseguente necessità di una disciplina bilanciata che garantisca al lavoratore trattamenti equivalenti a quelli del personale interno. Le principali tensioni applicative riguardano oggi il sindacato sull’abuso da missioni reiterate — che la giurisprudenza di legittimità riconduce alla nullità per frode alla legge — e l’effettiva perimetrazione della parità di trattamento, in particolare sulle voci accessorie della retribuzione. Sul piano pratico, l’inosservanza anche di un solo requisito formale o sostanziale del contratto commerciale espone l’utilizzatore al rischio della costituzione del rapporto di lavoro diretto, con effetto retroattivo.

DiAnnamaria Palumbo

GDPR e credenziali aziendali: il sistema integrato di protezione. Come la normativa europea ridisegna gli obblighi del datore di lavoro

[GDPR]  [Privacy by Design]  [Accountability]  [Protezione dei Dati]

Il GDPR non è un mero adempimento burocratico: è un sistema di responsabilità che, applicato alla gestione delle credenziali informatiche, impone al datore di lavoro di dimostrare, non solo di affermare, di aver fatto tutto il necessario per proteggere i dati. Il principio di accountability ridisegna l’intera governance della sicurezza informatica aziendale.

1. Il GDPR e la gestione delle credenziali: il quadro

Il Regolamento (UE) 2016/679 non disciplina espressamente la gestione delle credenziali informatiche, ma i suoi principi fondamentali, in particolare il principio di accountability (art. 5, par. 2), il principio di privacy by design e by default (art. 25), e l’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32), si applicano con piena forza a questo aspetto della sicurezza informatica aziendale.

2. Il principio di accountability e il suo significato pratico

Il principio di accountability, codificato nell’art. 5, par. 2, GDPR, impone al titolare del trattamento non solo di rispettare i principi di protezione dei dati, ma di essere in grado di dimostrarlo. Applicato alla gestione delle credenziali, questo significa:

  • non è sufficiente adottare le misure — occorre documentarle;
  • non è sufficiente predisporre procedure — occorre verificarne l’applicazione;
  • non è sufficiente affermare di aver formato il personale — occorre provarlo con registri, attestati, firme di presa visione.

Il Tribunale di Bari (n. 1780/2025) ha applicato questo principio con rigore: il datore di lavoro deve fornire la prova positiva di aver valutato autonomamente il rischio e di aver attuato misure organizzative e tecniche idonee. In assenza di tale prova, la responsabilità è presunta.

3. Privacy by design e by default nella gestione delle credenziali

L’art. 25 GDPR impone di progettare i sistemi di gestione delle credenziali tenendo conto, fin dalla fase di ideazione, dei principi di protezione dei dati. In concreto:

  • i sistemi devono essere configurati, per impostazione predefinita, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per ogni specifica funzione (minimizzazione);
  • le credenziali devono scadere automaticamente dopo un periodo di inutilizzo;
  • i profili di autorizzazione devono essere aggiornati automaticamente in risposta a variazioni organizzative;
  • la condivisione delle credenziali deve essere tecnicamente impedita, oltre che regolamentarmente vietata.

4. L’integrazione con la normativa nazionale: DPR 15/2018 e D. Lgs. 51/2018

Il GDPR si applica in stretto coordinamento con la normativa nazionale. In particolare:

  • Il DPR 15/2018 (art. 25) specifica le misure minime per i trattamenti nel settore pubblico, con principi analogici applicabili al settore privato;
  • Il D. Lgs. 51/2018 (art. 16) disciplina i trattamenti in materia penale e processuale, con obblighi di pseudonimizzazione e misure rafforzate per i dati sensibili;
  • Il D. Lgs. 138/2024 (NIS2) introduce, per i soggetti rilevanti, obblighi specifici di autenticazione a più fattori e gestione sicura delle identità digitali.

5. La DPIA e le credenziali: quando è obbligatoria

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA, art. 35 GDPR) è obbligatoria quando il trattamento presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Nei contesti in cui il sistema di gestione delle credenziali governa l’accesso a grandi quantità di dati personali, o a dati particolari (sensibili, giudiziari), la DPIA non è opzionale. Il Tribunale di Milano (n. 9157/2023) e la Corte d’Appello (Bologna, n. 618/2022) hanno valorizzato l’assenza di DPIA come elemento aggravante nella valutazione della responsabilità del titolare.

6. Il responsabile del trattamento e la catena di responsabilità

Quando la gestione tecnica delle credenziali è affidata a un soggetto esterno (responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR), il datore di lavoro non può scaricare su di esso la responsabilità in caso di violazione. Il Tribunale di Pordenone (n. 329/2023) ha affermato con chiarezza che il titolare del trattamento mantiene un dovere di coordinamento attivo e di somministrazione documentata di istruzioni, non potendosi esimere dal verificare la correttezza del trattamento dei dati, anche quando la gestione tecnica è affidata a un responsabile esterno.

La nomina di un DPO e la stipulazione di un contratto ex art. 28 GDPR non esonerano il titolare dalla vigilanza effettiva.

✦ NOTA PRATICA Il Registro dei Trattamenti (art. 30 GDPR) deve includere, tra i trattamenti descritti, il sistema di gestione delle credenziali, con indicazione: (a) categorie di dati trattati; (b) finalità (sicurezza dei sistemi, accesso ai dati); (c) misure di sicurezza adottate; (d) eventuali responsabili esterni del trattamento; (e) tempi di conservazione dei log di accesso. L’assenza di questa voce nel Registro può essere rilevata in sede di ispezione del Garante come indice di inadempimento complessivo.
DiAnnamaria Palumbo

Revoca delle credenziali: tempi, procedure e responsabilità del datore di lavoro. Dalla normativa alla giurisprudenza più recente

[Gestione delle Credenziali]  [Responsabilità Datoriale]  [Offboarding]

Quanto tempo ha il datore di lavoro per revocare le credenziali di un ex dipendente? La normativa non fissa un’ora esatta ma fissa uno standard di tempestività e immediatezza che la giurisprudenza sta applicando in modo sempre più rigoroso.

1. Il principio di tempestività: contenuto e portata

La normativa, sia il DPR 15/2018 che il GDPR e la normativa NIS2, non fissa un termine espresso in ore o giorni per la revoca delle credenziali dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la perdita della qualifica. Tuttavia, utilizza termini inequivoci: ‘immediata comunicazione’, ‘tempestiva disattivazione’, ‘immediatezza dell’azione’. La prassi consolidata, in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e con le best practice internazionali (ISO 27001), richiede che la revoca avvenga contestualmente o entro poche ore dalla cessazione.

2. Errore umano occasionale vs. negligenza sistemica

La giurisprudenza ha elaborato una distinzione fondamentale, con rilevanti effetti sulla responsabilità del datore di lavoro:

Errore Umano OccasionaleNegligenza Sistemica
Mancato aggiornamento isolato, non reiteratoOmissioni reiterate, strutturali, non corrette
Presenza di procedure organizzative adeguateAssenza di procedure formalizzate
Personale formato e informatoMancanza di formazione documentata
Sistemi di controllo e audit attiviAssenza di controlli periodici
Può non fondare responsabilità del datoreFonda piena responsabilità datoriale

Le Corti d’Appello di Ancona (n. 18/2021) e di Napoli (n. 4123/2021), riferendosi al settore bancario, hanno affermato che la responsabilità del datore di lavoro è di tipo ‘oggettivo aggravato’ quando si tratta di gestione professionale di dati sensibili: il soggetto si libera solo provando di aver adottato tutte le misure opportune e idonee.

3. L’inversione dell’onere della prova

In caso di danno derivante da accesso non autorizzato reso possibile dalla mancata revoca delle credenziali, l’onere della prova grava sul datore di lavoro: è questi che deve dimostrare di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate. L’assenza di documentazione scritta sulle procedure adottate costituisce elemento a sfavore, che non permette di avvalersi della prova liberatoria. Il Tribunale di Bari (n. 1780/2025) ha ribadito che il datore di lavoro deve fornire la prova positiva di aver valutato autonomamente il rischio e di aver attuato misure idonee.

4. Le cause di esonero: un catalogo ristretto

La responsabilità del datore di lavoro per la mancata revoca può essere esclusa o attenuata solo in presenza di circostanze molto specifiche, la cui prova grava interamente sul datore di lavoro:

  • adozione di tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire il rischio, secondo lo stato dell’arte;
  • evento dannoso causato da una causa esterna imprevedibile e inevitabile, al di fuori della sfera di controllo datoriale (Corte d’Appello L’Aquila, n. 368/2025);
  • comportamento colposo del dipendente che, dopo la cessazione, utilizzi indebitamente le credenziali nonostante diffida formale ricevuta (art. 1227 c.c.).

La stipulazione di accordi specifici con il dipendente o la delega della gestione a soggetti esterni NON esonera il datore di lavoro dalla responsabilità, se non è accompagnata da un controllo effettivo dell’esecuzione.

5. Automatizzazione come presidio giuridico

La giurisprudenza più recente suggerisce implicitamente che la prevenzione del rischio di responsabilità passa attraverso la costruzione di procedure automatizzate: disattivazione automatica delle credenziali al momento dell’inserimento della data di cessazione nel sistema HR; alert automatici per credenziali inutilizzate da oltre sei mesi; sistemi di revisione periodica dei profili di autorizzazione. L’automazione non solo riduce il rischio operativo, ma costituisce prova dell’adozione di misure adeguate.

6. La responsabilità in caso di perdita della qualità per cambio di mansioni

La Corte d’Appello di Napoli (n. 418/2025) e la Cassazione penale (n. 43385/2023) hanno specificato che l’obbligo di disattivazione non riguarda solo i casi di cessazione del rapporto, ma anche ogni variazione delle mansioni che faccia venire meno la necessità di accesso a determinati dati. La ‘qualità legittimante’ è funzionale, non formale: si valuta in base alle mansioni effettivamente svolte.

✦ NOTA PRATICA Standard di processo raccomandato: (1) inserimento automatico, nel sistema HR, della data di fine rapporto o di cambio mansioni; (2) workflow automatico di notifica all’IT per la disattivazione delle credenziali entro 2 ore; (3) checklist documentata di tutti i sistemi da cui revocare l’accesso; (4) firma ricevuta dall’IT con timestamp della disattivazione; (5) audit semestrale sulle credenziali attive vs. personale in forza; (6) report annuale al DPO o al responsabile della compliance. Ogni passaggio deve essere documentato: la documentazione è la prova liberatoria.
DiAnnamaria Palumbo

Le causali del contratto a termine: guida pratica per il datore di lavoro che vuole assumere per 18 mesi

Quadro normativo di riferimento

Per assumere un lavoratore con un contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi, la legge italiana prevede regole precise sulle cosiddette “causali”, cioè le motivazioni che giustificano l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro. La disciplina attuale è contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal cosiddetto “Decreto Dignità” (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96). Queste norme si applicano a tutti i contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

Durata massima e soglia delle causali

La legge dispone che il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi senza necessità di indicare alcuna causale, cioè senza dover specificare il motivo per cui si assume a termine. Tuttavia, se si vuole stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi, come nel caso di un’assunzione per 18 mesi, è obbligatorio indicare almeno una delle causali previste dalla legge.

Le causali previste dalla legge

Secondo la legge, il contratto a termine può superare i 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In altre parole, il datore di lavoro può assumere a termine per più di 12 mesi solo se ricorre una delle seguenti situazioni:

  • c’è una necessità temporanea che non rientra nell’attività ordinaria dell’azienda (ad esempio, un progetto straordinario, una commessa eccezionale, un evento imprevisto che richiede personale aggiuntivo per un periodo limitato);
  • si deve sostituire un lavoratore assente (ad esempio, per maternità, malattia, aspettativa, ecc.);
  • si verifica un aumento temporaneo, significativo e non programmabile dell’attività ordinaria (ad esempio, un picco di lavoro dovuto a una domanda imprevista, una stagione particolarmente intensa non prevedibile, ecc.).

Queste causali devono essere specificate per iscritto nel contratto. In caso di rinnovo, la legge richiede che siano dettagliate le esigenze che giustificano il rinnovo stesso; in caso di proroga, la causale va indicata solo se, con la proroga, si supera il limite dei 12 mesi.

Cosa succede se manca la causale o non è adeguata?

Se si stipula un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi senza indicare una delle causali previste, oppure se la causale indicata non è ritenuta valida o sufficientemente specifica, la legge dispone che il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato dalla data in cui si supera il termine dei 12 mesi. Questo significa che il lavoratore acquista tutti i diritti e le tutele previsti per i rapporti a tempo indeterminato.

La giurisprudenza ha confermato che la mancanza o l’inadeguatezza della causale comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, anche se il lavoratore ha firmato il contratto e ha lavorato per il periodo previsto.

Esempi pratici di causali

Per chiarire, ecco alcuni esempi di causali che possono essere utilizzate per giustificare un contratto a termine superiore a 12 mesi:

  • Sostituzione di un lavoratore in maternità o in lunga malattia;
  • Realizzazione di un progetto straordinario commissionato da un cliente;
  • Gestione di un picco di lavoro dovuto a una commessa imprevista;
  • Avvio di una nuova linea produttiva per un periodo di prova limitato nel tempo.

È importante che la causale sia concreta, specifica e riferita a una situazione effettiva e documentabile. Non sono ammesse causali generiche o formule di stile prive di reale contenuto.

Proroghe e rinnovi

Il contratto a termine può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi; dopo i 12 mesi, ogni proroga richiede la presenza e l’indicazione della causale. Il rinnovo (cioè la stipula di un nuovo contratto a termine tra le stesse parti) è sempre subordinato alla presenza di una delle causali di legge, a prescindere dalla durata.

Limiti massimi

La durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Se si supera questo limite, il rapporto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di superamento.

Forma scritta e obblighi documentali

La legge richiede che il termine del contratto sia sempre indicato per iscritto. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In caso di rinnovo, la causale deve essere specificata per iscritto; in caso di proroga, la causale va indicata solo se si supera il limite dei 12 mesi.

Conseguenze della violazione

Se il datore di lavoro non rispetta le regole sulle causali, sulla durata massima o sulla forma scritta, il contratto si considera a tempo indeterminato. Inoltre, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la conversione del rapporto e le relative differenze retributive, ma deve impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione.

In sintesi

Se vuoi assumere un lavoratore per 18 mesi con un contratto a termine, devi obbligatoriamente indicare una causale tra quelle previste dalla legge, specificandola in modo concreto e dettagliato nel contratto. In assenza di una causale valida, il rapporto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato. È fondamentale rispettare la forma scritta e i limiti di durata complessiva, per evitare contenziosi e sanzioni. In caso di dubbi sulla corretta individuazione della causale, è consigliabile consultare un consulente del lavoro o un avvocato specializzato in diritto del lavoro, per garantire la piena conformità alla normativa vigente.

DiAnnamaria Palumbo

Le misure minime di sicurezza nella gestione delle credenziali: gli obblighi del datore di lavoro secondo il DPR 15/2018 e il GDPR

[Privacy & Sicurezza Informatica]  [DPR 15/2018]  [GDPR]  [Obblighi Datoriali]

Il diritto non chiede al datore di lavoro di essere infallibile. Gli chiede di essere diligente. Ecco cosa significa, in concreto, nelle misure di sicurezza per la gestione delle credenziali: un catalogo normativo aggiornato con le conseguenze della violazione.

1. Il quadro normativo: una pluralità di fonti

La gestione delle credenziali di autenticazione è disciplinata da un sistema normativo composito che integra fonti di diverso rango e origine:

  • Art. 25, DPR 15 gennaio 2018, n. 15: misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati personali nel settore pubblico (con principi applicabili per analogia al settore privato);
  • Art. 32, GDPR (UE) 2016/679: obbligo di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio;
  • Art. 16, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51: misure di sicurezza per trattamenti in materia penale;
  • Art. 24, D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 (attuazione Direttiva NIS2): misure di gestione dei rischi di cybersicurezza;
  • Art. 51, CAD: sicurezza dei sistemi nelle pubbliche amministrazioni.

2. Le misure specifiche: un catalogo operativo

Il disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy (richiamato dall’art. 25 DPR 15/2018) dettaglia le misure minime che ogni datore di lavoro che tratta dati personali deve adottare. Non si tratta di semplici raccomandazioni: sono obblighi giuridici la cui inosservanza è sanzionata.

2.1 Credenziali personali e non condivisibili

Ogni incaricato del trattamento deve essere dotato di credenziali di autenticazione individuali, un codice identificativo unico e una componente riservata (password), che gli consentano l’accesso al sistema. Le credenziali non possono essere condivise tra più incaricati.

2.2 Rinnovo periodico delle password

La password deve essere rinnovata dall’incaricato a intervalli regolari: almeno ogni sei mesi per i trattamenti ordinari, almeno ogni tre mesi per i trattamenti che includono dati sensibili o giudiziari. La modifica deve avvenire al primo utilizzo e ogniqualvolta vi sia il sospetto che le credenziali siano state compromesse.

2.3 Disattivazione delle credenziali inutilizzate

Le credenziali inutilizzate per un periodo superiore a sei mesi devono essere disattivate. Questa misura è particolarmente rilevante nei contesti di alto turnover o di presenza di collaboratori occasionali.

2.4 Disattivazione immediata in caso di perdita della qualità

Le credenziali devono essere disattivate immediatamente in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati. La ‘perdita della qualità’ include non solo la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche il cambio di mansioni che non richiedano più l’accesso a determinati sistemi.

2.5 Profili di autorizzazione limitati al need-to-know

I profili di autorizzazione devono essere configurati in modo da consentire l’accesso ai soli dati e sistemi necessari per l’esecuzione dei compiti assegnati (principio del need-to-know). La verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili deve essere effettuata almeno annualmente.

2.6 Custodia sicura e istruzioni scritte

Devono essere impartite istruzioni scritte agli incaricati per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi di autenticazione in uso esclusivo dell’incaricato. La mera predisposizione formale delle istruzioni non è sufficiente: occorre verificarne la comprensione e l’applicazione pratica (Trib. Bari, n. 1780/2025).

2.7 Procedura per la gestione delle assenze prolungate

Quando l’accesso ai dati è consentito esclusivamente mediante uso delle credenziali personali, devono essere predisposte procedure scritte per garantire la disponibilità dei dati in caso di assenza prolungata o impedimento dell’incaricato. La custodia di eventuali copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della custodia.

2.8 Autenticazione a più fattori

L’art. 24 del D. Lgs. 138/2024 (NIS2) impone, per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo, l’uso di soluzioni di autenticazione a più fattori. Anche per gli altri soggetti, si tratta di una misura che il giudice tenderà a valutare come attesa nei contesti in cui il rischio è elevato.

3. Le conseguenze della violazione

La violazione delle misure minime espone il datore di lavoro su tre fronti:

  • Sanzioni amministrative da parte del Garante (ai sensi dell’art. 83 GDPR, fino al 4% del fatturato mondiale annuo o 20 milioni di euro, secondo il più alto);
  • Responsabilità civile extracontrattuale per i danni causati a terzi da accessi non autorizzati resi possibili dalla violazione (art. 2043 c.c.);
  • Possibile responsabilità penale in concorso, almeno colposo, per i reati informatici agevolati dalla mancata adozione delle misure.
✦ NOTA PRATICA Check di compliance immediato: (1) Le credenziali sono personali e non condivisibili? (2) Le password vengono rinnovate nei termini previsti? (3) Le credenziali degli ex dipendenti vengono disattivate entro poche ore dalla cessazione? (4) I profili di autorizzazione vengono aggiornati ad ogni cambio di mansioni? (5) Esiste un documento scritto con le istruzioni sulla sicurezza delle credenziali, firmato dagli incaricati? (6) Esiste una procedura documentata per le assenze prolungate? Se una sola risposta è ‘no’, l’azienda è esposta.
DiAnnamaria Palumbo

Prassi aziendale e condivisione delle credenziali: la responsabilità disciplinare tra tolleranza consolidata e singole violazioni

[Diritto Disciplinare]  [Proporzionalità della Sanzione]  [Prassi Aziendale]

Se tutti in azienda condividono le password, il singolo dipendente sanzionato può difendersi? La giurisprudenza ha elaborato criteri precisi per distinguere la prassi consolidata, che attenua o esclude la colpa, dalla mera tolleranza episodica, che non la esclude.

1. La rilevanza della prassi aziendale nel giudizio disciplinare

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, desumibile dall’art. 2106 c.c. e dal costante orientamento della Cassazione civile, impone di valutare la condotta del lavoratore non in astratto, ma nel contesto organizzativo in cui essa si è svolta. Questo principio acquista particolare rilievo nei casi di utilizzo di credenziali altrui: se l’azienda ha tollerato o addirittura favorito la condivisione delle credenziali, la responsabilità disciplinare del singolo dipendente non può essere valutata come se tale contesto non esistesse.

2. Il caso del Tribunale di Varese: la prassi del non log-out

Una delle pronunce più significative in materia è stata emessa dal Tribunale di Varese (n. 181/2023). Il Tribunale si è occupato di una dipendente che non effettuava il log-out dal sistema nelle brevi assenze dalla postazione, lasciando di fatto le credenziali accessibili ai colleghi. Il datore di lavoro aveva irrogato una sanzione disciplinare. Il Tribunale ha annullato la sanzione, affermando che:

  • la condotta della dipendente costituiva una prassi generalizzata e consuetudinaria, seguita da tutti gli operatori dell’ufficio;
  • tale prassi era tollerata anche dai superiori gerarchici;
  • in assenza di una comunicazione formale di revoca della prassi, la dipendente non poteva ritenersi colpevole di una violazione disciplinare.

3. I criteri distintivi: prassi consolidata vs. tolleranza episodica

La giurisprudenza distingue in modo netto tra le due fattispecie, con effetti opposti sulla responsabilità disciplinare:

Prassi ConsolidataTolleranza Episodica
Reiterata, generalizzata, diffusa nell’organizzazioneOccasionale, limitata nel tempo o nei soggetti
Percepita come comportamento non vietato o funzionaleNon percepita come prassi legittima
Avallata da superiori gerarchici, anche tacitamenteNon avallata da superiori
Non formalmente revocata con atto esplicitoNon è stata oggetto di comunicazioni specifiche
Effetto: esclude o attenua la colpa disciplinareEffetto: non esclude la responsabilità

4. L’irrilevanza della prassi sul piano penale

Un punto critico, spesso frainteso: la prassi aziendale consolidata può incidere sull’elemento soggettivo del reato (dolo), come visto nel Post precedente, ma NON esclude di per sé la configurabilità oggettiva dell’accesso abusivo. Se il sistema è protetto e le regole interne vietano la condivisione, anche la prassi più consolidata non ‘legalizza’ la condotta. Il piano penale e quello disciplinare seguono logiche parzialmente diverse, con standard di prova distinti.

5. Obblighi del datore di lavoro: prevenire la prassi illegittima

Il datore di lavoro che tollera la condivisione delle credenziali si espone a una doppia vulnerabilità. Da un lato, indebolisce la propria posizione nella gestione dei procedimenti disciplinari (non può sanzionare per una condotta che ha implicitamente accettato). Dall’altro, può essere chiamato a rispondere in sede privacy per la mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte dall’art. 25 DPR 15/2018.

La prevenzione richiede un approccio strutturato: policy scritta che vieti espressamente la condivisione; formazione periodica documentata; sistemi tecnici che rendano difficile (o impossibile) la condivisione; verifica periodica del rispetto delle regole; intervento tempestivo sulle violazioni riscontrate.

6. Il cambio di mansioni e la perdita della qualità legittimante

Un caso particolare di prassi scorretta riguarda il cambio di mansioni senza aggiornamento delle credenziali. La Corte d’Appello di Napoli (n. 418/2025) ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione e a disattivare tempestivamente le credenziali di autenticazione degli incaricati che abbiano cambiato mansione. La qualità che legittima l’accesso ai dati va valutata in relazione alle mansioni effettivamente svolte, non a quelle formalmente attribuite.

✦ NOTA PRATICA Per gli HR e i responsabili della compliance: ogni variazione organizzativa significativa (cambio mansioni, trasferimento, modifica del perimetro di competenza, distacco, comando, inserimento in procedimento disciplinare) deve innescare automaticamente una verifica e, se necessario, un aggiornamento dei profili di autorizzazione informatica. Non è sufficiente aggiornare il contratto o l’organigramma: occorre agire sui sistemi.