Le causali del contratto a termine: guida pratica per il datore di lavoro che vuole assumere per 18 mesi

DiAnnamaria Palumbo

Le causali del contratto a termine: guida pratica per il datore di lavoro che vuole assumere per 18 mesi

Quadro normativo di riferimento

Per assumere un lavoratore con un contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi, la legge italiana prevede regole precise sulle cosiddette “causali”, cioè le motivazioni che giustificano l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro. La disciplina attuale è contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal cosiddetto “Decreto Dignità” (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96). Queste norme si applicano a tutti i contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

Durata massima e soglia delle causali

La legge dispone che il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi senza necessità di indicare alcuna causale, cioè senza dover specificare il motivo per cui si assume a termine. Tuttavia, se si vuole stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi, come nel caso di un’assunzione per 18 mesi, è obbligatorio indicare almeno una delle causali previste dalla legge.

Le causali previste dalla legge

Secondo la legge, il contratto a termine può superare i 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In altre parole, il datore di lavoro può assumere a termine per più di 12 mesi solo se ricorre una delle seguenti situazioni:

  • c’è una necessità temporanea che non rientra nell’attività ordinaria dell’azienda (ad esempio, un progetto straordinario, una commessa eccezionale, un evento imprevisto che richiede personale aggiuntivo per un periodo limitato);
  • si deve sostituire un lavoratore assente (ad esempio, per maternità, malattia, aspettativa, ecc.);
  • si verifica un aumento temporaneo, significativo e non programmabile dell’attività ordinaria (ad esempio, un picco di lavoro dovuto a una domanda imprevista, una stagione particolarmente intensa non prevedibile, ecc.).

Queste causali devono essere specificate per iscritto nel contratto. In caso di rinnovo, la legge richiede che siano dettagliate le esigenze che giustificano il rinnovo stesso; in caso di proroga, la causale va indicata solo se, con la proroga, si supera il limite dei 12 mesi.

Cosa succede se manca la causale o non è adeguata?

Se si stipula un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi senza indicare una delle causali previste, oppure se la causale indicata non è ritenuta valida o sufficientemente specifica, la legge dispone che il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato dalla data in cui si supera il termine dei 12 mesi. Questo significa che il lavoratore acquista tutti i diritti e le tutele previsti per i rapporti a tempo indeterminato.

La giurisprudenza ha confermato che la mancanza o l’inadeguatezza della causale comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, anche se il lavoratore ha firmato il contratto e ha lavorato per il periodo previsto.

Esempi pratici di causali

Per chiarire, ecco alcuni esempi di causali che possono essere utilizzate per giustificare un contratto a termine superiore a 12 mesi:

  • Sostituzione di un lavoratore in maternità o in lunga malattia;
  • Realizzazione di un progetto straordinario commissionato da un cliente;
  • Gestione di un picco di lavoro dovuto a una commessa imprevista;
  • Avvio di una nuova linea produttiva per un periodo di prova limitato nel tempo.

È importante che la causale sia concreta, specifica e riferita a una situazione effettiva e documentabile. Non sono ammesse causali generiche o formule di stile prive di reale contenuto.

Proroghe e rinnovi

Il contratto a termine può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi; dopo i 12 mesi, ogni proroga richiede la presenza e l’indicazione della causale. Il rinnovo (cioè la stipula di un nuovo contratto a termine tra le stesse parti) è sempre subordinato alla presenza di una delle causali di legge, a prescindere dalla durata.

Limiti massimi

La durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Se si supera questo limite, il rapporto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di superamento.

Forma scritta e obblighi documentali

La legge richiede che il termine del contratto sia sempre indicato per iscritto. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In caso di rinnovo, la causale deve essere specificata per iscritto; in caso di proroga, la causale va indicata solo se si supera il limite dei 12 mesi.

Conseguenze della violazione

Se il datore di lavoro non rispetta le regole sulle causali, sulla durata massima o sulla forma scritta, il contratto si considera a tempo indeterminato. Inoltre, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la conversione del rapporto e le relative differenze retributive, ma deve impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione.

In sintesi

Se vuoi assumere un lavoratore per 18 mesi con un contratto a termine, devi obbligatoriamente indicare una causale tra quelle previste dalla legge, specificandola in modo concreto e dettagliato nel contratto. In assenza di una causale valida, il rapporto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato. È fondamentale rispettare la forma scritta e i limiti di durata complessiva, per evitare contenziosi e sanzioni. In caso di dubbi sulla corretta individuazione della causale, è consigliabile consultare un consulente del lavoro o un avvocato specializzato in diritto del lavoro, per garantire la piena conformità alla normativa vigente.

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