Quali sono le tre tipologie di apprendistato? Quali obblighi formativi ha il datore? Cosa succede se gli obblighi non vengono rispettati?

DiAnnamaria Palumbo

Quali sono le tre tipologie di apprendistato? Quali obblighi formativi ha il datore? Cosa succede se gli obblighi non vengono rispettati?

L’apprendistato: tipologie, obblighi formativi e conseguenze dell’inadempimento

Il contratto di apprendistato è qualificato dal legislatore come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con causa mista in cui l’elemento professionalizzante è inscindibile dalla prestazione lavorativa (art. 41 D.Lgs. 81/2015). La centralità della funzione formativa determina, come si vedrà, un peculiare regime sanzionatorio in caso di inadempimento del datore.

Le tre tipologie di apprendistato

Il D.Lgs. 81/2015 articola il contratto in tre distinte tipologie, ciascuna con una propria finalità e un proprio ambito soggettivo (art. 41 D.Lgs. 81/2015).

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43). Può essere attivato in tutti i settori, per i giovani dai 15 ai 25 anni, con durata massima di tre anni (quattro per i diplomi quadriennali). La formazione coniuga l’attività in azienda con i percorsi di istruzione e formazione professionale delle istituzioni formative regionali, secondo i livelli essenziali delle prestazioni. Il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa (art. 43 D.Lgs. 81/2015). La regolamentazione è rimessa alle regioni e, in assenza, al Ministero del lavoro con propri decreti (art. 43 D.Lgs. 81/2015).

Apprendistato professionalizzante (art. 44). È la tipologia più diffusa nella prassi: riguarda soggetti tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di qualifica professionale; 23 per le società sportive professionistiche) in tutti i settori pubblici e privati, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (art. 44 D.Lgs. 81/2015). La formazione, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica per un massimo di 120 ore nel triennio, disciplinata dalle regioni (art. 44 D.Lgs. 81/2015). La durata massima è di tre anni (cinque per i profili artigianali) (art. 44 D.Lgs. 81/2015).

Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). Destinato ai soggetti tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma superiore, consente il conseguimento di titoli universitari, dottorati di ricerca, diplomi degli ITS, nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. (art. 45 D.Lgs. 81/2015) Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa che stabilisce durata, modalità e crediti formativi riconoscibili. (art. 45 D.Lgs. 81/2015) La regolamentazione della durata e del percorso è rimessa alle regioni per i profili formativi, con deroghe in assenza di disciplina regionale. (art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Gli obblighi formativi del datore di lavoro

Il piano formativo individuale

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, nel corpo dell’atto, il piano formativo individuale (PFI). (art. 42 D.Lgs. 81/2015) La Cassazione ha chiarito che il PFI non può essere rinviato a un documento esterno, perché “l’elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l’acquisizione della qualifica” (Cass. civ., sez. IV lav., n. 6990/2025); con la precisazione che, sotto il D.Lgs. 81/2015, la forma scritta è richiesta solo ad probationem (non più ad substantiam). (Cass. civ., sez. IV lav., n. 6990/2025)

Gli obblighi di dettaglio (art. 42, comma 5)

La contrattazione collettiva è chiamata a disciplinare il contratto nel rispetto di principi inderogabili, tra cui spiccano, ai fini formativi: il divieto di retribuzione a cottimo (art. 42 D.Lgs. 81/2015), la presenza obbligatoria di un tutore o referente aziendale (art. 42 D.Lgs. 81/2015), la registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino (art. 42 D.Lgs. 81/2015) e il finanziamento dei percorsi tramite i fondi paritetici interprofessionali. (art. 42 D.Lgs. 81/2015)

La formazione nell’apprendistato professionalizzante

Nell’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia con il perimetro più ampio, la formazione è integralmente a carico del datore di lavoro, integrata (ove le regioni la organizzino) dall’offerta pubblica. Il datore ne è direttamente responsabile e ha l’obbligo di erogarla secondo i parametri fissati dalla contrattazione collettiva e trasfusi nel PFI. (art. 44 D.Lgs. 81/2015)

Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi formativi

Il sistema sanzionatorio pubblicistico (art. 47)

Il D.Lgs. 81/2015 prevede un doppio livello di sanzioni. Per le violazioni di natura formale — inadempimento degli obblighi di cui all’art. 42, comma 1 e delle previsioni collettive su inquadramento, tutore e piano — si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 in caso di recidiva). (art. 47 D.Lgs. 81/2015)

Per il caso più grave di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore, tale da impedire la realizzazione delle finalità tipiche del contratto, il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che l’apprendista avrebbe raggiunto al termine, maggiorata del 100%, con esclusione di ulteriori sanzioni per omessa contribuzione. (art. 47 D.Lgs. 81/2015) Prima di irrogare questa misura, il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione assegnando al datore un termine congruo per adempiere. (art. 47 D.Lgs. 81/2015)

La conversione del contratto: il diritto vivente

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una tesi che va oltre il sistema sanzionatorio pubblicistico. Secondo orientamento consolidato della Cassazione, il mancato adempimento degli obblighi formativi incide sulla causa del contratto: poiché la formazione qualifica la causa tipica dell’apprendistato, la sua assenza o grave carenza determina la nullità del contratto per mancanza di causa e la sua conversione, sin dall’origine, in rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 6990/2025)

Questo principio vale sia in caso di totale assenza di formazione, sia quando la formazione impartita risulti carente o inadeguata rispetto agli obiettivi del PFI, purché l’inadempimento presenti obiettiva rilevanza e non scarsa importanza. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 2991/2026) La conversione ha effetto ex tunc: al lavoratore va riconosciuto retroattivamente il trattamento economico e normativo del contratto a tempo indeterminato, con conseguente obbligo contributivo differenziale a carico del datore. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 6990/2025)

Il criterio discretivo: violazioni formali vs. inadempimento sostanziale

La giurisprudenza distingue con nettezza. Le violazioni di ordine meramente formale — omessa nomina del tutore, assenza del PFI nel corpo dell’atto, mancata tenuta del libretto formativo — non comportano né decadenza dai benefici contributivi né conversione del rapporto, se non si sono tradotte in un inadempimento sostanziale della funzione formativa. (Trib. Monza, n. 174/2021)

La conversione è invece inevitabile quando la formazione si è risolta in un mero affiancamento del lavoratore alla persona più esperta — come ha riscontrato la Cassazione in una recente vicenda in cui la Corte di merito aveva evidenziato “un’apprezzabile divergenza tra la formazione impartita e le puntuali e più rigorose prescrizioni racchiuse nel progetto e nel contratto” — così integrando la grave inosservanza degli obblighi formativi interni. (Cass. civ., sez. IV lav., n. 2991/2026)

Conclusione

L’apprendistato è strutturato intorno a una causa mista in cui la formazione non è accessoria ma costitutiva del tipo contrattuale. Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2015 prevede sanzioni amministrative per le violazioni formali e contributi maggiorati per l’inadempimento sostanziale, ma la giurisprudenza di legittimità — anche sotto il nuovo regime — aggiunge la conversione ex tunc in rapporto ordinario quale conseguenza diretta della nullità per difetto di causa, ogni volta che l’inadempimento formativo sia grave e oggettivamente rilevante. Il datore di lavoro è pertanto esposto a un rischio contributivo e retributivo retroattivo rilevante, che rende la cura del PFI e della sua concreta esecuzione un presidio imprescindibile di gestione del contratto.

Info sull'autore

Annamaria Palumbo administrator

Lascia una risposta