Sommario: 1. Premessa metodologica e caratteri strutturali del settore. — 2. Il fondamento costituzionale e comunitario. — 3. Il sistema delle fonti: gerarchia e stratificazione. — 3.1. Le fonti primarie. — 3.2. Le fonti regolamentari e tecniche. — 4. L’intreccio tra fonti pubbliche e private: profili di compatibilità con la riserva di legge. — 5. L’autonormazione del datore di lavoro. — 5.1. Il DVR come fulcro dell’autodeterminazione normativa. — 5.2. La procedimentalizzazione del rischio e la colpa organizzativa. — 5.3. Obblighi non delegabili e criteri di delega. — 5.4. La ripartizione degli obblighi in caso di appalto. — 6. L’estensione all’ente collettivo: il d.lgs. n. 231/2001. — 7. I criteri di imputazione: dalla colpa specifica al dolo eventuale. — 8. Il ruolo della giurisprudenza. — 9. Profili problematici e conclusioni.
1. Premessa metodologica e caratteri strutturali del settore
Il diritto penale del lavoro si configura, nell’ordinamento italiano vigente, come un apparato normativo composito e stratificato, assistito da un sistema sanzionatorio a prevalente impronta penale, sebbene non manchino numerose fattispecie di illecito amministrativo per violazioni di minor disvalore nel contesto delle complessive strategie preventive. La disciplina penale in materia trova collocazione prevalentemente al di fuori del codice, costituendo un settore in crescita normativa esponenziale, dominato dalla tecnica della norma penale in bianco e dal frequente rinvio a fonti di rango subordinato, regolamentare o finanche privato.
Tale peculiarità strutturale impone all’interprete un approccio metodologico attento alla pluralità delle fonti di riferimento: norme costituzionali, fonti primarie codicistiche ed extracodicistiche, fonti comunitarie, regolamenti, norme tecniche, buone prassi, procedure standardizzate e, infine, atti di autonormazione del datore di lavoro. La coesistenza e la tensione tra queste diverse fonti costituisce il problema dogmatico fondamentale del settore, al crocevia tra il principio di riserva di legge ex art. 25, comma 2, Cost. e le esigenze di flessibilità tipiche di un diritto della prevenzione che deve confrontarsi con la mutevolezza e la specificità dei rischi aziendali.
L’analisi del sistema delle fonti non può dunque limitarsi alla ricognizione del dato normativo formale, ma deve estendersi al rapporto tra eteroregolazione e autonormazione, tra precetto pubblico e disciplina privata, tra norma di comportamento e norma sanzionatoria, in una prospettiva integrata che la giurisprudenza di legittimità, e in particolare le Sezioni Unite penali, ha progressivamente contribuito a definire.
2. Il fondamento costituzionale e comunitario
Il sistema di tutela penale della sicurezza del lavoro affonda le proprie radici nel quadro costituzionale, che offre un triplice fondamento valoriale: la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.); la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, con il riconoscimento dei diritti dei lavoratori (art. 35 Cost.); il limite alla libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto con l’utilita sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta, alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.).
Quest’ultima disposizione riveste una particolare rilevanza sistematica: essa attribuisce alla legge il compito di bilanciare gli interessi contrapposti (liberta di impresa e tutela della sicurezza dei lavoratori) e ha costituito l’asse portante del dibattito dottrinale sulla legittimità costituzionale dell’autonormazione. Parte della dottrina ha sostenuto che il rinvio a regolamentazioni private attribuirebbe a soggetti privati compiti di bilanciamento che l’art. 41, comma 2, Cost. riserva invece alla legge, determinando una violazione della riserva di legge in materia penale.
Sul piano comunitario, la svolta decisiva è impressa dalla Direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, che ha introdotto l’obbligo primario, a carico del datore di lavoro, di valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, ponendo le basi del modello di armonizzazione europea della disciplina. L’ordinamento italiano ha scelto di ricorrere alla sanzione penale anche rispetto a violazioni di pericolo astratto, a differenza di quanto accaduto in Germania e Spagna, dove, in assenza di eventi di danno a carico dei lavoratori, sono stati previsti per lo più illeciti amministrativi. Ne consegue che la disciplina della sicurezza sul lavoro nel sistema italiano è eminentemente penale e si compone di una miriade di incriminazioni, in larga parte contravvenzionali.
3. Il sistema delle fonti: gerarchia e stratificazione
Il diritto penale del lavoro si caratterizza per una struttura delle fonti a doppio livello: un primo livello, costituito dalle regole di condotta (spesso non contenute in norme di legge, ma in fonti regolamentari o finanche in linee guida e buone prassi) e un secondo livello, formato dalle sanzioni amministrative o penali (per lo più contravvenzioni) per il caso di inosservanza delle prime, che ne forniscono il precetto. Si forma cosi un corpo normativo che la dottrina ha efficacemente definito ‘ipertestuale’.
3.1. Le fonti primarie: il codice penale e il d.lgs. n. 81/2008
Il nucleo delle fonti primarie è costituito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha condensato la precedente legislazione frammentata operando una razionalizzazione del sistema. Tale Testo Unico dialoga con le fattispecie codicistiche attraverso l’elemento normativo ‘colpa’ presente nei rispettivi fatti tipici, e per il tramite di nozioni tecniche più specifiche.
Sul versante codicistico, le fattispecie di riferimento sono: i delitti colposi contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 589 e 590 c.p., nella forma aggravata dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni); i delitti contro l’incolumità pubblica (rimozione od omissione dolosa di cautele, art. 437 c.p.; omissione colposa di cautele, art. 451 c.p.; disastro colposo, art. 449 c.p.), nonché le disposizioni a tutela dei rapporti di lavoro (art. 509 c.p.) e quelle previdenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983). Le contravvenzioni previste nel d.lgs. n. 81/2008 svolgono una duplice funzione: presidiare il rispetto delle regole cautelari più importanti, integrando di per sé un illecito anche in assenza di evento avverso; e fornire, nei reati di evento, il supporto per la costruzione dell’elemento soggettivo della colpa specifica.[1]
3.2. Le fonti regolamentari e tecniche
Il sistema si completa con un cospicuo apparato di fonti di rango subordinato: norme regolamentari (decreti ministeriali), norme tecniche (specifiche approvate da organismi di normalizzazione internazionali, europei o nazionali, la cui osservanza non e obbligatoria ma costituisce criterio privilegiato di valutazione ex art. 2, lett. u), d.lgs. n. 81/2008), buone prassi (soluzioni organizzative e procedurali elaborate da regioni, INAIL e organismi paritetici e validate dalla commissione consultiva permanente ex art. 6, d.lgs. n. 81/2008), procedure standardizzate e circolari ministeriali. La peculiarita di tali fonti risiede nel fatto che, pur non avendo carattere formalmente normativo nel senso tradizionale, esse assumono rilevanza penale come criteri per la costruzione della colpa: la loro violazione puo integrare la colpa specifica ovvero, in assenza di una norma cautelare scritta, offrire il parametro per la valutazione della colpa generica secondo il canone dell’agente modello.
4. L’intreccio tra fonti pubbliche e private: profili di compatibilità con la riserva di legge
La caratteristica più originale, e sistematicamente più problematica, del diritto penale del lavoro contemporaneo é rappresentata dall’emersione, accanto alle fonti pubbliche, di un sistema di fonti private di derivazione aziendale che concorrono a definire il contenuto del precetto penale. La colpa per inosservanza può manifestarsi sotto forma di ‘discipline’ (violazione di regole contenute nel regolamento aziendale, nel documento di valutazione dei rischi o nel piano operativo) oppure di ‘ordini’, ossia trasgressione di un comando o divieto impartito dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore determinato.
Tale inosservanza può essere fonte di responsabilità penale non solo in caso di evento avverso, ma anche in sua assenza: il trasgressore integra di per sé una contravvenzione ai sensi degli artt. 20 e 59 del d.lgs. n. 81/2008. Il problema, sotto il profilo del principio di legalità, è che si tratta di fonti private che assolvono una funzione precettiva tipicamente riservata alla legge. La dottrina ha proposto diverse soluzioni: taluni escludono che tale meccanismo violi la riserva di legge, poiché il precetto penale formale (la fattispecie contravvenzionale o il reato colposo) è pur sempre contenuto in una fonte legislativa; altri sostengono invece che l’attribuzione a soggetti privati del compito di definire gli standard di sicurezza costituisca una forma di delega normativa costituzionalmente illegittima.
La risposta del legislatore e stata l’adozione di un paradigma partecipativo di gestione della sicurezza, che coinvolge, accanto al datore di lavoro, i lavoratori, le realtà associative e sindacali e la pubblica amministrazione, assicurando la validazione pubblica delle buone prassi ex art. 6 del Testo Unico. Tale meccanismo di validazione, pur non risolvendo compiutamente il problema della riserva di legge, opera come filtro istituzionale che conferisce alle regole private una legittimazione para-pubblica.
5. L’autonormazione del datore di lavoro
L’autonormazione del datore di lavoro si sostanzia nella capacità e nell’obbligo giuridico di individuare, valutare e gestire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, adottando misure di prevenzione e protezione adeguate. Il d.lgs. n. 81/2008, agli artt. 28, 29 e 30, disciplina tale compito normativo con riguardo alla valutazione del rischio, alla sua documentazione e ai modelli di organizzazione e gestione. L’autonormazione permea altresì numerose altre disposizioni, come l’art. 75 relativo ai dispositivi individuali di protezione, che impone di impiegarli quando i rischi non possano essere eliminati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva.
5.1. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) come fulcro dell’autodeterminazione normativa
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce lo strumento centrale dell’autonormazione aziendale. La sua elaborazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 del d.lgs. n. 81/2008), da redigersi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (art. 29 del d.lgs. n. 81/2008). La valutazione dei rischi deve essere globale e documentata, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare ‘con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, e redigere il DVR indicando le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati’ (Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 27295). L’autonormazione soddisfa cosi un’esigenza fondamentale di determinatezza e concreta praticabilità delle misure di protezione: solo riferendosi alle procedure interne all’azienda è possibile comprendere quale sia il comportamento doveroso e possibile in concreto per il singolo garante.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva e aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, nonché all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, e a seguito di infortuni significativi (art. 29 del d.lgs. n. 81/2008).
5.2. La procedimentalizzazione del rischio e la colpa organizzativa
Accanto all’obbligo di valutazione e documentazione dei rischi, la giurisprudenza ha sviluppato la categoria della procedimentalizzazione delle attività, che impone al datore di lavoro di definire le modalità operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività pericolose (anche di quelle non ordinarie, uniche o particolari) individuando i rischi specifici e stabilendo le cautele necessarie. L’omessa procedimentalizzazione integra un profilo di colpa specifica in rapporto causale con l’infortunio (Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 27295).
La violazione delle norme cautelari private generate dall’autonormazione aziendale dà luogo alla categoria della colpa organizzativa, procedurale o protocollare. La natura privata della cautela consente altresì di rinvenire la colpa non solo nella trasgressione delle procedure, ma anche nell’insufficiente, errata o mancata valutazione del rischio: è colpevole il datore di lavoro che abbia redatto un DVR incompleto, non specifico, non aggiornato o inadeguato rispetto alla concreta realtà aziendale. Tale costruzione della colpa conosce diversi corollari applicativi: la designazione dell’RSPP con i conseguenti obblighi di formazione e informazione dei lavoratori; la gestione del rischio mediante misure organizzative, procedurali, tecniche e operative.
5.3. Obblighi non delegabili e criteri di delega
Il d.lgs. n. 81/2008 distingue tra obblighi non delegabili (tra cui la valutazione dei rischi e la redazione del DVR, art. 17) e obblighi delegabili a soggetti dotati di adeguata professionalità e autonomia. Tuttavia, la delega a terzi (consulenti, RSPP) non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia: la posizione di garanzia, che discende dalla legge e dalla posizione organizzativa nell’impresa, non viene meno per effetto della delega (Cass. pen., sez. III, 6 aprile 2021, n. 12940). Anche nelle aziende fino a dieci lavoratori, le procedure standardizzate non esonerano dall’obbligo di predisporre il DVR, che deve individuare i pericoli e specificare le misure di prevenzione.
5.4. La ripartizione degli obblighi in caso di appalto e subappalto
La complessità del sistema delle fonti si accentua nelle ipotesi di appalto e subappalto. In tali casi, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del proprio DVR, mentre il committente, e solo esso, deve redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che coordina le misure preventive relative alle interferenze tra i diversi soggetti presenti nel cantiere (Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 5907). Gli obblighi di coordinamento e attuazione delle misure di prevenzione gravano su tutti i datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori.
Gli obblighi di sicurezza ricadono sul datore di lavoro indipendentemente dalla proprietà dei luoghi di lavoro: egli risponde anche con riguardo agli impianti strutturali e ai locali in cui si svolge l’attività lavorativa (Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2019, n. 17685). La responsabilità penale e civile si estende al legale rappresentante della società, che risponde solidalmente con la società in sede di regresso nei confronti dell’ente previdenziale (Corte d’Appello di Roma, 28 marzo 2023, n. 1140).
6. L’estensione all’ente collettivo: il d.lgs. n. 231/2001 e i modelli organizzativi
Una trasformazione profonda del sistema è intervenuta con l’introduzione dell’art. 25-septies nel d.lgs. n. 231/2001 (ad opera della l. n. 123/2007), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Il diritto penale del lavoro guarda ora a un novero di soggetti responsabili ampliato: in presenza del reato colposo di omicidio o lesioni per inosservanza di norme di sicurezza, è possibile chiamare in giudizio anche l’ente collettivo nel cui interesse o a vantaggio del quale sia stata realizzata l’inosservanza.
L’ente può esonerarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tale modello costituisce la forma più articolata e istituzionalizzata di autonormazione: l’ente struttura un intero sistema di governance della sicurezza, con un Organismo di Vigilanza indipendente incaricato di controllarne l’effettiva attuazione. L’idea di protocolli elaborati dagli organismi di categoria accomuna la disciplina della sicurezza sul lavoro a quella della responsabilità dell’ente: la nozione di modello organizzativo nel sistema 231 riecheggia quella di procedura standardizzata nel sistema del Testo Unico.
7. I criteri di imputazione della responsabilità penale: dalla colpa specifica al dolo eventuale
Il criterio di imputazione ordinario nel diritto penale del lavoro è la colpa, nelle sue declinazioni di colpa specifica (per violazione di norme cautelari scritte) e colpa generica (per negligenza, imprudenza, imperizia). La violazione delle norme cautelari antinfortunistiche rileva come colpa specifica e costituisce altresì il presupposto per la contestazione delle circostanze aggravanti speciali dei delitti colposi di omicidio (art. 589, comma 2, c.p.) e lesioni (art. 590, comma 3, c.p.), determinando la procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi o gravissime (art. 590, ultimo comma, c.p.).
La Suprema Corte, nel notissimo caso ThyssenKrupp (Cass. pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343), ha affrontato la questione del confine tra dolo eventuale e colpa con previsione (c.d. colpa cosciente ex art. 61, n. 3, c.p.). Le Sezioni Unite hanno confermato la soluzione tradizionale della colpa cosciente aggravata, escludendo il dolo eventuale. Nondimeno, la giurisprudenza successiva ha precisato che il dolo eventuale può essere ravvisato nella rappresentazione e volizione dell’inadeguatezza degli interventi in materia di sicurezza in funzione di risparmio di spesa, allorché il datore di lavoro si rappresenti la probabilità concreta dell’evento come conseguenza della propria condotta e, ciononostante, accetti il rischio (Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2022, n. 11059).
La Corte ha altresì precisato, nel richiamare l’obbligo di collocazione di cui all’art. 437 c.p., che il contenuto dell’obbligo giuridico antinfortunistico fa riferimento ‘alle esperienze acquisite e alle situazioni anormali prevedibili, alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, sempre aggiornate in relazione alle modifiche della produzione incidenti sulla sicurezza’. E il rinvio a tale esperienza tecnica accreditata che conferisce alle regole cautelari private la forza di precetto giuridico. Sul piano dell’accertamento in sede civile, le Sezioni Unite penali (Cass. pen., SS.UU., 4 giugno 2021, n. 22065) hanno affermato che il giudice civile può riesaminare i fatti emersi nel procedimento penale, anche conclusosi con sentenza assolutoria, e valutare le prove atipiche. La responsabilità civile del datore di lavoro può essere accertata in via incidentale anche in assenza di un giudicato penale di condanna, quando il reato è venuto meno per cause estintive quali la prescrizione, l’amnistia o la morte dell’indiziato.
8. Il ruolo della giurisprudenza nel sistema delle fonti
La giurisprudenza svolge nel diritto penale del lavoro un ruolo che trascende la mera applicazione della norma scritta, assurgendo a vera e propria fonte integrativa del sistema. Ciò è reso inevitabile dalla tecnica legislativa adoperata: il frequente ricorso a clausole generali (come quella dell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), il rinvio a regole tecniche, le norme penali in bianco, l’indeterminatezza dei comportamenti precauzionali richiesti. Tutti questi elementi affidano al giudice il compito di concretizzare il contenuto del precetto.
La funzione della giurisprudenza si esplica su tre livelli fondamentali: interpretazione delle norme, attraverso la quale viene precisato il contenuto degli obblighi di prevenzione; individuazione dei criteri di imputazione, con la definizione del confine tra dolo e colpa, tra colpa specifica e generica, tra colpa organizzativa e colpa individuale; delimitazione dei confini dell’autonormazione, attraverso la verifica dell’adeguatezza dei DVR e delle procedure aziendali.
In questo quadro, il principio di legalità in materia penale si confronta con le esigenze proprie di un diritto che deve necessariamente adattarsi all’evoluzione tecnica e organizzativa. La giurisprudenza ha trovato un punto di equilibrio affermando che il rinvio alle regole cautelari contenute in norme private o tecniche è costituzionalmente compatibile, a condizione che il precetto penale formale sia contenuto in una norma di legge e che le regole private o tecniche siano richiamate, direttamente o indirettamente, da tale norma.
9. Profili problematici e conclusioni
Il sistema delle fonti nel diritto penale del lavoro manifesta tensioni strutturali che la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora del tutto risolto. Il principale nodo problematico rimane quello della compatibilità dell’autonormazione con il principio di riserva assoluta di legge ex art. 25, comma 2, Cost.: se e vero che le fattispecie penali sono sempre contenute in norme legislative, è altrettanto vero che il contenuto del comportamento vietato (o dovuto) e spesso determinato, in modo sostanziale, da regole private (i protocolli aziendali, il DVR, le procedure standardizzate) la cui violazione può integrare la colpa specifica o la colpa organizzativa.[2]
Un secondo profilo problematico è quello dell’accessibilità e prevedibilità del precetto cautelare. Il deficit di determinatezza del livello di sicurezza doveroso (segnalato anche dalla Corte EDU con riguardo alle carenze normative pubbliche) è in parte compensato, ma anche esasperato, dall’autonormazione: se la procedura aziendale è redatta in modo inadeguato o incompleto, il lavoratore (e lo stesso datore) non è in grado di comprendere quale sia il comportamento concretamente richiesto. Da qui l’importanza che la giurisprudenza attribuisce alla specificità e completezza del DVR, quale garanzia di effettività del sistema preventivo.
Un terzo profilo riguarda il coordinamento tra il sistema penale-lavoristico e quello della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: la duplicazione degli strumenti sanzionatori impone una visione integrata che tenga conto sia della responsabilità della persona fisica sia di quella dell’ente, e della interazione tra i modelli organizzativi e il sistema di prevenzione disciplinato dal Testo Unico.
In conclusione, il sistema delle fonti nel diritto penale del lavoro si configura come un insieme stratificato e dinamico di norme legislative, regolamentari, tecniche e private, integrate dalla giurisprudenza di merito e legittimità. L’autonormazione del datore di lavoro, realizzata attraverso la valutazione dei rischi, la procedimentalizzazione delle attività pericolose, l’adozione di misure di prevenzione e protezione, la formazione e informazione dei lavoratori e la verifica dell’adeguatezza del DVR, ne costituisce il perno organizzativo. La sua centralità è tanto più significativa in quanto tali misure di auto-disciplina si pongono al crocevia tra obbligo giuridico e scelta organizzativa, tra norma e fatto, tra prevenzione e sanzione.