IL CASO: un’azienda ha un consulente con P.IVA da 3 anni. Il consulente vuole la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato. Ha ragione? Cosa deve dimostrare?

DiAnnamaria Palumbo

IL CASO: un’azienda ha un consulente con P.IVA da 3 anni. Il consulente vuole la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato. Ha ragione? Cosa deve dimostrare?

Inquadramento normativo

La questione della riqualificazione di un rapporto di consulenza svolto da un soggetto titolare di partita IVA in rapporto di lavoro subordinato è disciplinata, in via generale, dagli articoli 2094 e 2222 del Codice civile, che definiscono rispettivamente il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. L’articolo 2094 del Codice civile dispone che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’articolo 2222 del Codice civile stabilisce invece che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo”.

La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è quindi fondata, in via principale, sull’esistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In assenza di tale vincolo, la prestazione si qualifica come autonoma.

Criteri giurisprudenziali per la riqualificazione

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre guardare alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il requisito fondamentale della subordinazione è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si manifesta nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative.

Tuttavia, quando l’elemento dell’assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (in particolare per attività intellettuali o professionali), la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, l’utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.

Questi elementi, seppur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. La valutazione di tali elementi è rimessa al giudice di merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.

Onere della prova

L’onere della prova della subordinazione grava su chi agisce per la riqualificazione del rapporto, ossia sul consulente che intende ottenere il riconoscimento della natura subordinata della propria prestazione. Secondo la giurisprudenza, il consulente deve provare l’essenza della subordinazione attraverso gli indici sintomatici che la rendono ostensibile nel mondo fenomenico: non è necessario provare la prestazione a tempo indeterminato, ma occorre dimostrare la presenza di elementi che, valutati complessivamente, consentano di ricondurre il rapporto allo schema tipico del lavoro subordinato.

Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Elementi sintomatici della subordinazione

La giurisprudenza individua una serie di elementi che, se presenti, possono costituire indizi della natura subordinata del rapporto, tra cui:

  • L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si manifesta nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative.
  • L’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, con svolgimento di mansioni essenziali per il ciclo produttivo dell’impresa.
  • L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la presenza continuativa presso la sede aziendale.
  • Il versamento di una retribuzione fissa e periodica, senza rischio economico per il lavoratore.
  • L’utilizzo di mezzi e attrezzature messi a disposizione dall’azienda.
  • L’assenza di una struttura imprenditoriale autonoma in capo al lavoratore.
  • La continuità e la durata della prestazione, specie se protratta per un periodo pluriennale e con carattere di esclusività.

Tali elementi, se valutati complessivamente, possono condurre il giudice a ritenere che il rapporto, pur formalmente qualificato come autonomo e gestito tramite partita IVA, sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato.

Rilevanza del nomen iuris e della volontà delle parti

La volontà delle parti e la qualificazione formale del rapporto (ad esempio, la stipulazione di un contratto di consulenza con partita IVA) non sono elementi assorbenti ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. La giurisprudenza ritiene che, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, occorre dare prevalente rilievo alle modalità concrete di svolgimento del rapporto.

Solo nei casi in cui la conformazione fattuale del rapporto appaia dubbia, non ben definita o non decisiva, l’indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto.

Applicazione ai rapporti con partita IVA

La disciplina sopra esposta trova applicazione anche ai rapporti di consulenza svolti da soggetti titolari di partita IVA. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la titolarità di partita IVA e la fatturazione delle prestazioni non sono di per sé elementi idonei a escludere la natura subordinata del rapporto, se le modalità concrete di svolgimento della prestazione rivelano la presenza degli elementi tipici della subordinazione.

In particolare, la Corte ha precisato che la presunzione relativa di riconducibilità delle prestazioni rese da titolari di partita IVA a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (prevista dall’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003, ora abrogato) opera solo in presenza di specifiche condizioni (durata, prevalenza economica, postazione fissa presso il committente) e che, in ogni caso, la prova della subordinazione deve essere fornita dal lavoratore.

Cosa deve dimostrare il consulente

Nel caso pratico prospettato, il consulente che da tre anni opera con partita IVA e chiede la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato deve dimostrare, con idonea prova, che il rapporto si è concretamente svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato. In particolare, dovrà fornire elementi probatori che attestino:

  • L’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (ad esempio, ricezione di ordini specifici, controllo sull’esecuzione delle prestazioni, obbligo di attenersi a direttive aziendali).
  • L’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, con svolgimento di mansioni essenziali per il ciclo produttivo dell’impresa.
  • L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la presenza continuativa presso la sede aziendale.
  • Il versamento di una retribuzione fissa e periodica, senza rischio economico per il lavoratore.
  • L’utilizzo di mezzi e attrezzature messi a disposizione dall’azienda.
  • L’assenza di una struttura imprenditoriale autonoma in capo al lavoratore.
  • La continuità e la durata della prestazione, specie se protratta per un periodo pluriennale e con carattere di esclusività.

La prova può essere fornita mediante documentazione (ad esempio, e-mail, ordini di servizio, badge di ingresso, documenti aziendali) e testimonianze che attestino le modalità concrete di svolgimento della prestazione.

Se il consulente riesce a dimostrare la sussistenza degli elementi sopra indicati, il giudice potrà riqualificare il rapporto come lavoro subordinato, con conseguente applicazione della relativa disciplina (tutele retributive, contributive, assicurative, ecc.). In caso contrario, se la prova della subordinazione non viene fornita, il rapporto resterà qualificato come autonomo.

La valutazione della sussistenza della subordinazione è rimessa al giudice di merito, che deve motivare adeguatamente la propria decisione sulla base delle risultanze istruttorie.

Conclusione

In sintesi, il consulente con partita IVA che chiede la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato ha ragione solo se riesce a dimostrare, con idonea prova, che il rapporto si è concretamente svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, ossia con assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, osservanza di un orario di lavoro, retribuzione fissa e assenza di rischio economico. La titolarità di partita IVA e la qualificazione formale del rapporto non sono elementi assorbenti, ma occorre guardare alle modalità concrete di svolgimento della prestazione. L’onere della prova della subordinazione grava sul consulente.

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Annamaria Palumbo administrator

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