IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI TRA ADEMPIMENTO FORMALE E STRUMENTO DIFENSIVO: I LIMITI CHE LA GIURISPRUDENZA NON PERDONA

DiAnnamaria Palumbo

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI TRA ADEMPIMENTO FORMALE E STRUMENTO DIFENSIVO: I LIMITI CHE LA GIURISPRUDENZA NON PERDONA

La Cassazione penale, nelle sentenze rese tra il 2023 e il 2025, ha consolidato un orientamento severo in materia di adeguatezza del DVR. Il documento che non indica procedure operative specifiche, che si limita a prevedere generiche attività di sorveglianza o che omette la valutazione di rischi connaturati all’attività aziendale non costituisce adempimento degli obblighi di legge: costituisce prova dell’inadempimento.

1. Il quadro normativo: cosa richiede l’art. 28 del D.lgs. 81/2008

L’art. 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, individua con precisione il contenuto necessario del Documento di Valutazione dei Rischi. Non è sufficiente una relazione che elenchi le categorie di rischio presenti: il documento deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, le procedure per la loro attuazione, i ruoli organizzativi responsabili, un programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la specificazione delle mansioni che richiedono competenze particolari.

La norma impone, inoltre, una valutazione che riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, compresi quelli connessi alle specifiche tipologie contrattuali e alle caratteristiche dei singoli lavoratori.

Il D.lgs. 81/2008 non lascia al datore di lavoro margini per graduare la profondità dell’analisi in funzione dei costi o delle dimensioni aziendali: l’obbligo è di contenuto e non di forma, e la giurisprudenza lo interpreta nel senso della massima sicurezza possibile, non della massima sicurezza ragionevole.

2. L’orientamento consolidato della Cassazione (2023-2025)

La giurisprudenza recente ha individuato con precisione i profili di insufficienza che fondano la responsabilità penale del datore di lavoro.

Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 15699 del 22 aprile 2025, la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro il cui DVR prevedeva, per i lavoratori non addetti ai carrelli elevatori, una generica attività di sorveglianza rispetto al rischio di caduta di materiali dall’alto. La Corte ha accertato che il DVR considerava solo il rischio per i lavoratori operanti a bordo di carrelli elevatori, mentre per gli altri lavoratori prevedeva una mera generica attività di sorveglianza. La motivazione evidenzia che “il citato documento, generico quanto alla gestione del rischio con riferimento a qualsivoglia lavoratore, cioè relativamente ai lavoratori svolgenti mansioni diverse dall’utilizzo dei carrelli elevatori, prevedendo sul punto una mera generica attività di sorveglianza”. La motivazione è tranciante: un documento che non gestisce il rischio ma si limita a nominarlo non soddisfa l’obbligo di valutazione.

Con la sentenza Cass. pen., sez. III, n. 2557 del 22 gennaio 2024, la Corte ha affrontato il caso di un infortunio avvenuto durante operazioni di imbracatura. Il DVR non disciplinava le modalità di scelta dei ganci in relazione al peso del carico, lasciando alla discrezionalità dei singoli operai una decisione con significative implicazioni di sicurezza. La Corte ha accertato dunque che il DVR era generico o inadeguato rispetto alla scelta dei ganci e al rischio di caduta del carico, evidenziando che “il DVR non disciplinava nel dettaglio come orientare la scelta, da parte degli operai, del gancio da utilizzare in relazione al peso dei pezzi che dovevano essere agganciati, considerato che la tipologia di ganci è assai ampia e variabile in relazione al peso da sollevare”. La Cassazione ha così confermato la condanna, ritenendo che la formazione dei lavoratori non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore.

Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 34696 del 24 ottobre 2025, la Corte ha affrontato un caso di infortunio per scivolamento, in assenza di DVR, accertando che che “il rischio di caduta, in quanto frequente, concreto e non eliminabile, doveva essere valutato attentamente dal datore di lavoro attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e adottando le misure preventive idonee a fronteggiare il pericolo o almeno a ridurne la pericolosità e non poteva, invece, essere lasciato ad iniziative autonome ed estemporanee degli stessi lavoratori”. La motivazione evidenzia che il DVR deve essere elaborato con il massimo grado di specificità, restandone il datore di lavoro garante, e che l’essenzialità di tale documento deriva dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica. La motivazione enuncia un principio di portata generale: il rischio frequente, concreto e non eliminabile non può essere lasciato ad iniziative autonome ed estemporanee dei lavoratori. Il DVR deve essere elaborato con il massimo grado di specificità, e la sua funzione non è descrittiva ma operativa: deve consentire l’adozione di una politica antinfortunistica effettiva.

Merita infine attenzione la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 21704 del 22 maggio 2023, che ha confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 per morte di un lavoratore, rilevando l’inidoneità congiunta del modello organizzativo e del DVR. La Corte ha qualificato come colpa di organizzazione la scelta di non prevedere procedure per l’intervento in ambienti con presenza di agenti pericolosi, quando tale rischio era prevedibile e la lacuna aveva causato l’infortunio mortale.

3. I profili di inadeguatezza più ricorrenti

Dall’analisi della giurisprudenza emergono alcune tipologie di insufficienza sistematicamente sanzionate.

La prima è la genericità delle misure: il DVR che si limita a indicare l’adozione di dispositivi di protezione individuale senza specificare le circostanze d’uso, le modalità di verifica e i responsabili del controllo non costituisce adempimento dell’art. 28.

La seconda è l’omissione di rischi specifici connessi alle mansioni: la valutazione deve essere analitica rispetto alle singole attività lavorative, non per categorie generali di rischio.

La terza è la mancanza di procedure operative: il DVR deve indicare come svolgere in sicurezza le attività, non soltanto quali rischi esistono. La Cassazione ha chiarito che la formazione non sostituisce la procedura; le due misure sono complementari, non alternative.

La quarta, rilevante sul piano civilistico, è l’assenza di data certa o il riferimento a una sede di lavoro diversa da quella in cui il dipendente presta la propria attività (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 23162 del 31 luglio 2023).

4. Le implicazioni per i datori di lavoro

Il DVR non è un documento di compliance formale: è lo strumento attraverso cui il datore di lavoro dimostra di aver analizzato i rischi della propria organizzazione e di aver adottato le misure idonee a gestirli. Un documento generico o incompleto non esonera dalla responsabilità penale in caso di infortunio: al contrario, costituisce, nelle parole della Cassazione, prova sintomatica di un adempimento meramente formale degli obblighi di sicurezza.

Le aziende che hanno adottato DVR redatti con criteri di semplicità estrema, privi di procedure operative specifiche o non aggiornati a seguito di modifiche organizzative rilevanti, sono esposte a un rischio significativo che non si esaurisce nella sanzione contravvenzionale: in caso di evento avverso, il DVR inadeguato fonda la responsabilità penale del datore di lavoro e, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

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