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DiAnnamaria Palumbo

AVVISO DI ACCERTAMENTO – FASE ESECUTIVA

A partire dall’1.10.2011, una volta notificato l’accertamento e decorsi i termini utili per pagare, l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione può notificare direttamente il pignoramento.

L’agente della riscossione può avvalersi delle ordinarie misure cautelari a favore del proprio credito e pertanto può:

  • iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobligati, se il credito per cui si procede supera la somma di 20.000,00 Euro (art. 77, D.P.R. 602/73)
  • disporre il fermo dei beni mobili registrati (art. 86, D.P.R. 602/73)
  • adottare ogni azione conservativa del credito (art. 2901 c.c.)

Se il pignoramento non è notificato decorso un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, è necessario notificare l’intimazione ad adempiere (art. 50, DPR 602/73).

Ultimamente l’Agenzia delle Entrate notifica l’intimazione ad adempiere anche in seguito alla sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria in caso di soccombenza del contribuente.

In tal caso, in seguito alla decisione di primo grado sono pretesi i due terzi del dovuto o la diversa misura stabilita dal giudice sempre nel limite di due terzi.

Tuttavia l’atto di intimazione ad adempiere non prevede la possibilità di dilazionare le somme.

Pertanto, se il contribuente intende corrispondere le somme con un piano dilazionato, dovrà attendere che il credito sia trasferito all’agente della riscossione e chiedere a quest’ultimo la dilazione secondo le ordinarie regole per i ruoli.

Dovrà, in questo caso pagare i maggiori oneri legati all’aggio della riscossione ed agli interessi di mora, oltre agli interessi ordinariamente calcolati.

L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione deve informare il contribuente dell’avvenuta “presa in carico” delle somme (ad eccezione del caso in cui sia ravvisabile il fondato pericolo per la riscossione).

La comunicazione avviene con raccomandata semplice o posta elettronica. Non si tratta pertanto di una vera e propria notifica.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

Se l’accertamento non diviene definitivo, l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico del credito agli agenti della riscossione.

La sospensione non opera se l’accertamento è divenuto definitivo o se l’agente della riscossione viene a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo di pregiudizio per la riscossione.

CASI

Sono considerate situazioni idonee ad integrare il fondato pericolo per la riscossione:

  • il fallimento del contribuente;
  • l’assoggettamento a concordato preventivo.

Non sono considerate situazioni idonee ad integrare il fondato pericolo per la riscossione:

  • lo stato di semplice liquidazione della società;
  • il mero richiamo alla fondatezza dell’accertamento.

La dimostrazione del fondato pericolo per la riscossione deve essere contenuta già nell’avviso di accertamento.

In breve, all’atto della ricezione dell’accertamento, il contribuente può presentare ricorso chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione.

Le somme, per l’intero o per un terzo, oltre interessi, devono essere versate entro il termine per la presentazione del ricorso (quindi entro 60 giorni, nella maggior parte dei casi). In assenza di pagamento entro tale termine, il dovuto sarà maggiorato dell’aggio.

E’ possibile chiedere la dilazione delle somme a determinate condizioni.

In caso di proposizione del ricorso, dalla notifica dell’accertamento l’esecuzione è sospesa per 270 giorni (60+30+180).

Quanto detto non opera per i provvedimenti di fermo e ipoteca, i quali possono essere adottati – in presenza dei presupposti di legge – decorsi  90 giorni dalla notifica dell’atto.

Entro tale termine, tuttavia, il giudice può aver già concesso la sospensione giudiziale richiesta con il ricorso.

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SERVIZI IN MATERIA DI LAVORO

Lo studio offre i seguenti servizi in materia di lavoro:

Servizi a tutela del Lavoratore

Consulenza e assistenza in ogni fase del rapporto di lavoro: nella costituzione, in corso di svolgimento, nella fase di cessazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale);

Assistenza e revisione di contratti di lavoro; Cessioni individuali dei rapporti di lavoro; Contributi, premi e imposte

  • Contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
  • Contratti flessibili: Collaboratori coordinati e continuativi; Lavoratori a termine; Lavoratori a domicilio; Lavoratori agili – smart working; Lavoratori autonomi occasionali; Lavoratori intermittenti; Lavoratori part-time; Prestatori di lavoro occasionale; Somministrati; Tirocinanti
  • Rapporti di lavoro particolari: Agenti e rappresentanti; Dirigenti; Familiari; Lavoratori in missione temporanea all’estero; Lavoratori in regime di appalto; Minori; Soci di cooperative di lavoro; Stranieri
  • Contratti agevolati: Dipendenti di start up innovative; Disabili; Apprendisti; Disoccupati; Lavoratori in CIGS; Giovani; Lavoratori altamente qualificati impiegati in attività di ricerca e sviluppo; Detenuti

Servizi a tutela delle Imprese

  • Redazione di contratti di lavoro;
  • Redazione di policy aziendali, codici etici, codici disciplinari;
  • Redazione di piani di welfare, accordi di smart working;
  • Redazione di patti di non concorrenza e patti di riservatezza;
  • Consulenza e assistenza in materia di protezione dei dati personali (contrattualistica, dipendenti, web ed e-commerce, telecomunicazioni, compliance);
  • Contratti di agenzia;
  • Licenziamenti individuali;
  • Licenziamenti collettivi;
  • Distacchi;
  • Sicurezza sul lavoro;
  • Redazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. 231/2001);
  • Partecipazione a negoziazioni sindacali;
  • Consulenza ed assistenza in favore di imprese in stato di crisi;
  • Formazione aziendale

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ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il DL 78/2010 ha attribuito efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento. Pertanto, una volta notificato l’ati, il contribuente deve versare le somme senza attendere la cartella di pagamento.

 La nuova procedura si applica agli avvisi di accertamento emessi dall’AE relativi a: imposte dirette (IRPEF, IRES), IRAP, IVA, ritenute (sia a titolo di acconto che d’imposta), imposte sostitutive, nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

 L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ossia 60 giorni dalla notificazione dell’atto.

Decorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione per l’esecuzione forzata, senza che si proceda alla notifica della cartella di pagamento.

I crediti vengono affidati mediante flussi telematici. I flussi di carico sono equiparati alle iscrizioni a ruolo.

L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione. L’agente della riscossione, al momento dell’affidamento, deve darne notizia al contribuenti anche mediante raccomandata semplice o posta elettronica, salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione.

Il contribuente ha la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto in via amministrativa o in via giudiziale.

  La riscossione dunque avviene secondo le seguenti fasi:

  • avviso di accertamento;
  • affidamento del credito all’Agente della riscossione;
  • eventuale intimazione ad adempiere;
  • pignoramento.

 In caso di proposizione del ricorso, rimangono ferme le disposizioni sulla riscossione frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione.

  Pertanto:

  • ove il contribuente non presenti ricorso, occorre versare le somme entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;
  • ove il contribuente presenti ricorso, occorre il versamento a titolo di imposta:
    • di un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/73;
    • dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D. Lgs. 546/92);
    • del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D. Lgs. 546/92)
  • quanto alle sanzioni, sempre nel caso di proposizione del ricorso (art. 19 D. Lgs 472/97 e art. 68 del D. Lgs. 546/92:
    • sino alla sentenza di primo grado non bisogna versare alcun importo;
    • dopo la sentenza della CTP che rigetta il ricorso, occorre versare le somme nella misura di due terzi;
    • dopo la sentenza della CTR sfavorevole al contribuente, occorre versare il residuo.

Accertamenti sull’abuso del diritto (art. 10-bis , L. 212/2000)

 In caso di accertamenti eseguiti sulla base dell’abuso del diritto, le somme sia a titolo di sanzione sia a titolo di imposta, non possono essere riscosse sino alla sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.

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AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE

La motivazione costituisce un essenziale strumento di garanzia del diritto di difesa in quanto solo in presenza di una motivazione esaustiva il contribuente può vagliare l’opportunità di presentare ricorso.

In particolare, l’avviso di accertamento deve essere motivato:

  • in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato
  • con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie;
  • con indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici;
  • esplicitando le ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

Le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono pertanto i confini del giudizio.

Il ricorrente, infatti, si può difendere sollevando eccezioni in ordine a quanto indicato nella motivazione.

Di conseguenza, l’Ufficio nel corso del giudizio non può integrare o modificare i presupposti della pretesa.

La Cassazione (20551/2013) ha affermato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto dallo Statuto, può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri fatti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.

Motivazione e tipologie di accertamento

A ciascuna tipologia di accertamento corrisponde una diversa tipologia di motivazione.

  • Accertamento analitico: la motivazione dovrà contenere le ragioni della presunta violazione di legge contestata per ogni recupero a tassazione.
  • Accertamento analitico- induttivo: la motivazione dovrà evidenziare il percorso logico-argomentativo in forza del quale ritiene la presunzione convincente.
  • Accertamento induttivo: devono essere rigorosamente descritte le ragioni legittimanti tale tipo di rettifica (ad esempio, la prova dell’inattendibilità della contabilità). Occorre pertanto una specificazione di ogni presunzione assunta, in modo da rendere possibile la difesa del contribuente. E’ necessario infatti verificare  che la determinazione del reddito su base extra-contabile non sia sfociata in arbitrarietà.

In conclusione, l’avviso di accertamento è espressione di un potere autoritativo. Ciò comporta che, se esso non è impugnato, la maggiore pretesa avanzata non è più contestabile.

L’avviso di accertamento pertanto diviene definitivo per:

– decorrenza del termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notificazione dell’atto, ferma restando la sospensione feriale dei termini) (art. 21 D. Lgs. 546/92);

– sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato.

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AVVISO DI ACCERTAMENTO

L’avviso di accertamento è l’atto conclusivo del procedimento di verifica o di controllo presso l’Ufficio.

A partire dagli accertamenti emessi dall’1.10.2011 e con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, l’avviso di accertamento ha efficacia esecutiva.

Il procedimento di verifica ovvero di controllo presso l’Ufficio sfocia pertanto in un atto denominato “avviso di accertamento”. L’attività di accertamento si articola in 4 fasi principali:

  1. fase di iniziativa: selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e acquisizione degli elementi fiscalmente rilevanti;
  2. fase istruttoria: selezione dei dati e degli elementi su cui l’accertamento deve fondarsi;
  3. fase decisoria: individuazione del contenuto dell’atto;
  4. fase integrativa dell’efficacia: notifica dell’atto.

Il potere di accertamento è sottoposto ad una serie di regole, il cui mancato rispetto conduce all’illegittimità dell’atto.

L’avviso di accertamento si compone di due parti:

  • il dispositivo;
  • la motivazione;

A pena di nullità esso deve contenere:

  • indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati;
  • l’indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta;
  • i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

L’accertamento contiene inoltre l’intimazione ad adempiere all’obbligo di versamento delle somme entro il termine per la presentazione del ricorso.

Indicazioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 7, L.n. 212/2000) prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria debbano tassativamente indicare anche:

  • l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento;
  • l’organo o l’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto;
  • le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Violazione degli obblighi di indicazione
L’art. 7 non indica le conseguenze relative all’omissione degli obblighi di indicazione.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che tali violazioni non comportino la nullità dell’atto, in quanto non previsto dal legislatore.

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DIRIGENTI

Il datore di lavoro che abbia bisogno di inserire in azienda una figura professionale dotata di notevole autonomia ed in grado di orientare il percorso dell’azienda stipula un contratto di lavoro con il dirigente.

Il rapporto di lavoro con il dirigente è caratterizzato da un vincolo fiduciario particolarmente inteso e si sottrae all’ambito di applicazione di una serie di norme poste a tutela dei lavoratori (contratti a tempo determinato, orario di lavoro, recesso).

Gli elementi qualificanti il rapporto dirigenziale sono:

  • autonomia e discrezionalità delle decisioni (Cass. 17344/2004)
  • attenuazione del vincolo gerarchico (Cass. 5474/2012)
  • ampiezza di funzioni e complessità di mansioni (Cass. 12860/1998)
  • capacità di imprimere un indirizzo al governo della società (Cass. 10550/2010)
  • particolare forza sul mercato (Cass. 13191/2003)
  • qualificazione professionale (Cass. 12860/1998).

I dirigenti rappresentano la categoria più elevata di lavoratori subordinati tra quelle previste dal codice civile.

“Art. 2095 – Categorie di prestatori di lavoro.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegato e operai.

Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”.

Accanto ad una nozione legale (art. 2095 c.c.) vi sarà pertanto una definizione contrattuale (derivante dai vari CCNL).

Il codice civile non chiarisce, infatti, i requisiti e le caratteristiche dei dirigenti e pertanto, al fine di determinare gli elementi che distinguono la categoria dirigenziale dalle alle categorie di dipendenti, sarà necessario fare riferimento alla contrattazione collettiva ed alla giurisprudenza.

In giurisprudenza, ad una prima interpretazione – mai realmente abbandonata – volta a definire il dirigente come l’alter ego dell’imprenditore (pur senza possedere un potere di rappresentanza esterna), si è affiancata una lettura meno riduttiva e che comprende anche coloro che, pur non facendo parte del top menagement, svolgano attività lavorativa mediante preposizione all’azienda o ad una sua articolazione autonoma, con alta professionalità, elevato grado di autonomia, discrezionalità valutativa e operativa, potere decisionale, elevata ampiezza delle funzioni.

Anche la contrattazione collettiva si è espressa in senso di apertura, prevedendo anche l’istituzione di gradi della dirigenza (i c.d. dirigenti apicali, mini – dirigenti o dirigenti minori) con esclusione di forme di dipendenza gerarchica fra dirigenti. E’ preservata, in ogni caso, la funzione di coordinamento.

Per la distinzione con la figura dello pseudo-dirigente, si rinvia a questo post.

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PSEUDO-DIRIGENTI

Dalla figura del dirigente deve essere distinta della dello pseudo-dirigente o impiegato con funzioni direttive.

Quest’ultimo è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità.

L’inquadramento dirigenziale è talvolta riconosciuto dal datore di lavoro con finalità premiali rispetto alla carriera svolta o quale riconoscimento per particolari meriti. L’attribuzione meramente convenzionale della qualifica non può però comportare l’automatica e totale applicazione della normativa sul rapporto dirigenziale.

La questione si pone, in particolare, in materia di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro. Nei confronti dello pseudo-dirigente non trova infatti applicazione il regime di libera recedibilità previsto per il dirigente, bensì la disciplina limitativa dei licenziamenti valida per le altre categorie di dipendenti (quadri, impiegati, operai).

L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento del lavoratore nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

CASI

E’ stato ritenuto dirigente:

  • un dipendente che era stato direttore commerciale preposto ad una delle tre fondamentali aree in cui si articolava l’azienda, con elevata autonomia e professionalità e collocazione sullo stesso piano dei due titolari responsabili delle altre aree, restando peraltro soggetto a direttive ed a controllo sui risultati raggiunti (Cass. 12650/2003);
  • un ingegnere preposto a un’area organizzativa prevista da un piano aziendale che preponeva a ciascuna area un dirigente comunque subordinato al direttore operativo (Cass. 3981/2016);

Non è stato ritenuto dirigente:

  • un direttore commerciale di una compagnia di navigazione aerea che non aveva la responsabilità della gestione né la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, e che aveva un potere di firma limitato alla richiesta di biglietti gratuiti o a tariffa scontata (Cass. 8064/2004);
  • un dipendente RAI incaricato di seguire il contenzioso insieme ad altri avvocati (Cass. 8650/2005).

Si rinvia a questo post per la distinzione dall’amministratore.

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DIRIGENTE E AMMINISTRATORE

Il dirigente non va confuso con l’amministratore (anche se a particolari condizioni le due qualifiche possono coesistere).
Il rapporto di amministrazione ha natura organica. Ciò significa che l’amministratore si identifica nella carica e quindi nella persona amministrata.
L’attività lavorativa dell’amministratore può essere inquadrata, poi, anche nella parasubordinazione (co.co.co.); mentre abbiamo visto che il dirigente si inquadra solo nel rapporto di lavoro subordinato.

Quando le qualifiche possono coesistere?
Per poter cumulare nello stesso soggetto la carica di amministratore e la qualifica di dirigente della stessa società devono ricorrere due condizioni:
1) il soggetto, in qualità di dirigente, deve svolgere un’attività lavorativa diversa da quella attinente alla carica sociale (Cass. 329/2002);
2) deve esserci una volontà imprenditoriale e assoggettamento ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari dei sovraordinati organi della società (Cass. 1424/2012).

CASI
Non sono state ritenute cumulabili le cariche nei casi:

  • amministratore unico (Cass. 18144/2013);
  • amministratore delegato con poteri illimitati di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. 22689/2018).
    Sono state ritenute cumulabili le cariche nei seguenti casi:
  • amministratore delegato con delega limitata a poteri di ordinaria amministrazione (Cass. 299/2001);
  • socio e amministratore di una società di capitali composta da due solo soci, entrambi amministratori, se esiste un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass. 7465/2002).

Si rinvia a questo post per la disciplina dell’assunzione.

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