Rimedi e azioni del professionista con partita IVA in caso di omesso versamento dei contributi da parte della società committente in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Inquadramento normativo e fattuale
Nel caso prospettato, un professionista titolare di partita IVA ha svolto per tre anni attività in favore di una società sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). La società committente non ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS, come previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si chiede quali siano i rimedi pratici e le azioni che il professionista può esperire per tutelare la propria posizione previdenziale.
Obbligo contributivo nei rapporti di co.co.co. con partita IVA
La legge dispone che i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se svolti da professionisti con partita IVA, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS, a meno che non siano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza (Articolo 35 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36). L’obbligo di versamento dei contributi grava, per due terzi, sul committente e, per un terzo, sul collaboratore, ma la legge prevede che il committente sia responsabile dell’intero versamento, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del collaboratore (Articolo 52 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Secondo la giurisprudenza, il rapporto previdenziale nei confronti della Gestione separata si instaura in presenza di attività svolta in modo abituale o, in alternativa, quando il reddito annuo derivante dalla collaborazione superi la soglia di 5.000 euro (Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2024, n. 11535). L’obbligo contributivo sussiste anche per i professionisti iscritti ad albi, se l’attività non è già coperta da altra forma di previdenza obbligatoria e ricorrono i presupposti di abitualità o superamento della soglia reddituale.
Conseguenze dell’omesso versamento contributivo
Nel caso in cui il committente non abbia provveduto al versamento dei contributi, la legge non prevede, per i collaboratori iscritti alla Gestione separata, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’articolo 2116, comma 1, c.c. (Articolo 2116 del Codice civile). La Corte di Cassazione ha chiarito che, per i lavoratori autonomi e i collaboratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata, il mancato versamento dei contributi da parte del committente impedisce la costituzione della posizione assicurativa e la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali (Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2021, n. 11430). Il committente è considerato mero delegato legale al pagamento della contribuzione, ma il collaboratore resta personalmente obbligato per la propria quota.
Azioni pratiche a disposizione del professionista
1. Dichiarazione di assunzione del debito contributivo e versamento diretto
Il collaboratore può dichiarare all’INPS di voler assumere in proprio il debito relativo alla parte di contributo accollata al committente, ai sensi dell’articolo 1236 c.c., rinunciando all’effetto liberatorio dell’accollo ex lege e provvedendo direttamente al versamento dei contributi dovuti (Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2021, n. 11430). Questa facoltà deve essere esercitata entro il termine di prescrizione dei contributi (cinque anni, salvo denuncia tempestiva che consente il termine decennale). Il collaboratore, dopo aver versato la quota a carico del committente, potrà agire in rivalsa nei confronti di quest’ultimo per il recupero delle somme anticipate.
2. Azione giudiziale per il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c.
Se il committente non versa i contributi e il collaboratore non può o non vuole assumere il debito, questi può agire in giudizio contro il committente per ottenere il risarcimento del danno subito, ai sensi dell’articolo 2116, comma 2, c.c. (Articolo 2116 del Codice civile). Il danno risarcibile consiste nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale che il collaboratore avrebbe maturato se i contributi fossero stati regolarmente versati. La giurisprudenza riconosce la possibilità di agire per l’accertamento dell’omissione contributiva e per la condanna generica al risarcimento del danno anche prima della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, salva la liquidazione del danno in un successivo giudizio, al momento del pensionamento.
3. Azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 12 agosto 1962, n. 1338
In alternativa o in aggiunta all’azione risarcitoria, il collaboratore può agire per ottenere la costituzione di una rendita vitalizia presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questa azione consente di ottenere, a carico del committente, il versamento della riserva matematica necessaria a costituire la posizione assicurativa corrispondente ai contributi omessi (Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2021, n. 11430). Le due azioni (risarcitoria e per la costituzione della rendita) sono autonome e possono essere esercitate separatamente.
4. Azione per l’accredito dei contributi già versati ma non registrati
Se il problema non è l’omissione del versamento, ma la mancata registrazione dei contributi da parte dell’INPS, il collaboratore può agire per ottenere l’accredito integrale delle somme già versate, producendo la documentazione attestante i pagamenti (modelli CU, F24, certificazioni del committente).
5. Azione amministrativa e segnalazione all’INPS
Il collaboratore può segnalare l’omissione contributiva all’INPS, che può avviare un accertamento nei confronti del committente e richiedere il pagamento dei contributi dovuti, applicando le sanzioni previste dalla legge (Articolo 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; Articolo 30 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19). Tuttavia, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il versamento, salvo denuncia tempestiva.
Limiti e peculiarità per i professionisti con partita IVA
Per i professionisti con partita IVA, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata sussiste in presenza di attività abituale o, in ogni caso, se il reddito annuo supera i 5.000 euro (Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2024, n. 11535). La mera iscrizione all’albo o il possesso della partita IVA non sono sufficienti a fondare l’obbligo contributivo, che deve essere provato in giudizio. In caso di contestazione, l’onere della prova dell’abitualità o del superamento della soglia reddituale grava sull’INPS o sul committente.
Conclusione
Il professionista con partita IVA che abbia svolto attività in regime di collaborazione coordinata e continuativa per una società e si trovi di fronte all’omesso versamento dei contributi da parte del committente dispone di diversi rimedi pratici. Può assumere in proprio il debito contributivo e provvedere direttamente al versamento, agire in giudizio per il risarcimento del danno pensionistico o per la costituzione della rendita vitalizia, oppure segnalare l’omissione all’INPS per l’avvio di un accertamento. La scelta tra le diverse azioni dipende dalla situazione concreta (prescrizione, documentazione disponibile, interesse attuale) e dalla strategia difensiva più opportuna. In ogni caso, la tutela della posizione previdenziale richiede tempestività e la raccolta di tutta la documentazione utile a dimostrare l’attività svolta, i compensi percepiti e l’omissione contributiva del committente.
In sintesi, il professionista deve valutare la soluzione più efficace in base alla tempestività, alla documentazione e all’interesse concreto, potendo agire sia in via amministrativa che giudiziale per la tutela della propria posizione previdenziale.