Nota a Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2026, n. 23436
06.08.2026
Con la sentenza n. 23436 del 17 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna su un tema che attraversa da tempo il diritto del lavoro: fin dove può spingersi il legislatore quando disciplina un rapporto di collaborazione senza toccarne la sostanza fattuale? La pronuncia, resa nel contenzioso promosso da alcuni “navigator” nei confronti di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (già ANPAL Servizi S.p.A.) e dell’INPS, offre l’occasione per fissare un principio che va ben oltre il caso specifico.
1. Il caso dei navigator
I navigator sono stati reclutati da ANPAL Servizi S.p.A., mediante selezione pubblica, in attuazione dell’art. 12, comma 3, del d.l. 4/2019 (convertito con l. 26/2019), che ha istituito il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego collegato all’introduzione del Reddito di Cittadinanza. I contratti individuali qualificavano il rapporto come “incarico di collaborazione ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.”, escludendo espressamente il vincolo di subordinazione.
Alcuni collaboratori hanno agito in giudizio chiedendo la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. o, in subordine, l’applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015.
La Corte d’Appello di Torino aveva respinto entrambe le domande. Aveva ritenuto “neutri” gli indici presuntivi di subordinazione dedotti dai ricorrenti (reclutamento tramite selezione pubblica, fornitura di strumenti di lavoro, retribuzione fissa mensile, obbligo di registrare le presenze, orari coincidenti con l’apertura dei CPI, e così via), qualificandoli come circostanze imposte direttamente dalla normativa di settore. Su questa base aveva escluso anche l’applicabilità dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015, ritenendo l’art. 12 del d.l. 4/2019 una norma speciale, temporanea e implicitamente derogatoria rispetto alla disciplina generale del 2015 e, in ogni caso, aveva ravvisato gli estremi della deroga sindacale prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), in forza di un accordo quadro stipulato nel 2015 tra la società (allora Italia Lavoro S.p.A.) e alcune organizzazioni sindacali.
2. La decisione della Cassazione: due esiti distinti
La Cassazione respinge i primi cinque motivi di ricorso, quelli relativi alla mancata qualificazione del rapporto come lavoro subordinato: conferma che l’accertamento della sussistenza di un “incisivo e dettagliato potere di direzione e controllo” è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non presenta le anomalie che integrano la nullità ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
Accoglie invece i motivi dal sesto al decimo, quelli relativi all’esclusione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. Su questo punto la Corte smonta entrambi i presupposti della decisione torinese:
– Non esiste, nell’art. 12 del d.l. 4/2019, una disciplina compiuta e derogatoria del rapporto di lavoro dei navigator. La norma si limita a prevedere il “conferimento di incarichi di collaborazione”, senza altro; il richiamo va letto come rinvio generico alla legislazione vigente, non come introduzione di un tipo contrattuale speciale destinato a prevalere sull’art. 2 d.lgs. 81/2015.
– L’accordo sindacale del 22 luglio 2015 non soddisfa i requisiti della deroga ex art. 2, comma 2, lett. a). È un accordo aziendale (stipulato dalla società, allora Italia Lavoro S.p.A.), non un accordo collettivo nazionale siglato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; ed è comunque privo di qualsiasi indicazione sulle “particolari esigenze produttive ed organizzative del settore” richieste dalla norma per giustificare l’esclusione delle tutele.
La causa torna quindi alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando ai navigator la disciplina dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015.
3. Il punto centrale: qualificazione della fattispecie e regime di tutela non coincidono
L’aspetto più interessante della pronuncia sta proprio nella tenuta di questi due esiti opposti all’interno della stessa decisione. La Cassazione non riconosce ai navigator lo status di lavoratori subordinati; l’assenza di un intenso potere direttivo e di controllo regge al vaglio di legittimità. Ma questo non significa che il rapporto resti privo di ogni tutela: se presenta i caratteri della etero-organizzazione (prestazione prevalentemente personale, continuativa, con modalità di esecuzione – anche temporali – organizzate dal committente), si applica comunque la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla sussistenza di un effettivo potere gerarchico in senso proprio.
Su questo punto la sentenza richiama espressamente Cass. n. 1663/2020 (la nota decisione sui riders), ribadendo che l’art. 2 d.lgs. 81/2015 non ha funzione meramente antielusiva: non occorre dimostrare l’intento del committente di eludere le tutele del lavoro subordinato perché la disciplina scatti. Basta la ricorrenza oggettiva degli indici di etero-organizzazione.
4. Il richiamo al principio di indisponibilità del tipo
Nel motivare il rigetto dell’idea che l’art. 12 del d.l. 4/2019 avesse “neutralizzato” per legge gli indici presuntivi di subordinazione, la Cassazione richiama — sia pure incidentalmente — un principio di rilievo costituzionale: se la disposizione fosse stata interpretata nel senso di un’esclusione “ex lege” della subordinazione, ciò sarebbe stato “in evidente contrasto col principio di indisponibilità del tipo”, richiamando sul punto Corte cost. nn. 121/1993 e 115/1994. Lo stesso principio viene poi utilizzato per giustificare l’interpretazione rigorosa della clausola derogatoria sindacale dell’art. 2, comma 2, lett. a).
È un richiamo importante perché conferma che il principio di indisponibilità del tipo — tradizionalmente elaborato con riferimento all’autonomia privata (le parti non possono, denominando diversamente il contratto, sottrarsi alle tutele imperative collegate alla fattispecie realmente realizzata) — opera anche nei confronti del legislatore: una qualificazione legale non può, di per sé, trasformare in autonomo un rapporto che nella sua attuazione concreta presenti i caratteri della subordinazione.
Va detto con chiarezza, per correttezza espositiva: nella sentenza questo richiamo resta un argomento di supporto, non la “ratio” diretta dell’accoglimento dei motivi 6-10. La Cassazione della sentenza d’appello si fonda tecnicamente sull’assenza di una vera norma speciale nell’art. 12 e sui vizi soggettivi e di contenuto dell’accordo sindacale del 2015. Il principio di indisponibilità del tipo è il criterio ermeneutico che rende plausibile e coerente questa lettura, più che l’autonoma ragione della decisione.
5. La discrezionalità del legislatore e il suo limite
Da questa impostazione discende una lettura più ampia. Il legislatore conserva un ampio margine per introdurre nuove figure contrattuali, disciplinare rapporti non riconducibili ai modelli tradizionali e costruire fattispecie intermedie tra lavoro autonomo e subordinato (la stessa etero-organizzazione ne è un esempio paradigmatico). Questa discrezionalità, tuttavia, trova un limite quando la qualificazione normativa non risponde più alla struttura reale del rapporto ma diventa uno strumento per sottrarre tutele che l’ordinamento collega a quella struttura, indipendentemente dal nome che le parti — o la legge — le attribuiscono.
In altri termini: la legge può “regolare” un rapporto di lavoro, non può “travestirlo”. Se il nomen iuris (qui, “incarico di collaborazione ex art. 409 c.p.c.”) non trova corrispondenza nelle concrete modalità di esecuzione della prestazione, prevale quest’ultima ai fini della qualificazione e del regime applicabile.
6. Osservazioni conclusive
La sentenza n. 23436/2026 lascia impregiudicata la questione più delicata – se i navigator fossero davvero lavoratori subordinati – rinviandola al giudice del merito sotto la lente, questa volta corretta, dell’art. 2 d.lgs. 81/2015. Ma nel farlo consolida un punto di metodo che travalica il singolo caso: la qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro è un’operazione ancorata alla realtà fattuale della prestazione, non disponibile né per le parti né, entro i limiti appena descritti, per il legislatore stesso. È un richiamo di attualità in un momento storico in cui le forme di lavoro intermedie (dal platform work alle collaborazioni istituzionali come quella qui esaminata) si moltiplicano, e in cui la tentazione di regolare per legge l’”etichetta” del rapporto, più che la sua “sostanza”, resta sempre presente.