L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La giurisprudenza di legittimità, richiamando costantemente la sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 (ThyssenKrupp), ha progressivamente definito cosa significa “necessarie”: non le misure ragionevoli, non quelle economicamente sostenibili, ma quelle corrispondenti alla massima sicurezza praticabile secondo l’esperienza, la tecnica e la scienza del momento. Il confine tra questo parametro e quello della “massima sicurezza possibile” in senso assoluto è sottile, ma le sue implicazioni pratiche per il datore di lavoro sono decisive.
1. La norma di chiusura: l’art. 2087 c.c. e la sua funzione nel sistema prevenzionistico
L’art. 2087 c.c. è definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza “norma di chiusura” del sistema prevenzionistico. La sua funzione è duplice: colmare le lacune della normativa speciale e innalzare il livello di protezione oltre il minimo legale quando l’esperienza e la tecnica lo consentano.
La norma non individua misure specifiche ma impone un obbligo di risultato modulato su tre parametri: la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Questo significa che il contenuto dell’obbligo si aggiorna continuamente in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili nel settore di riferimento. Ciò che era adeguato cinque anni fa può non esserlo oggi.
Il combinato dell’art. 2087 c.c. con il D.lgs. 81/2008 definisce un sistema in cui la normativa speciale indica il minimo obbligatorio e la norma codicistica impone di andare oltre ogni volta che l’evoluzione della tecnica lo renda possibile.
2. Il parametro della massima sicurezza praticabile: la sentenza ThyssenKrupp e i suoi sviluppi
La sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp) ha fissato il principio che ancora oggi orienta la giurisprudenza: il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti nell’azienda e di adottare le misure più avanzate disponibili nel settore.
La Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 34696 del 24 ottobre 2025 richiama direttamente questo principio, precisando che il DVR deve essere elaborato con il massimo grado di specificità e che senza la piena consapevolezza di tutti i rischi non è possibile una adeguata politica antinfortunistica. La Corte ribadisce che la condotta del lavoratore può considerarsi interruttiva del nesso causale solo quando si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, non quando rientri nel normale rischio professionale.
3. Massima sicurezza possibile o praticabile: una distinzione con conseguenze concrete
La distinzione tra “massima sicurezza tecnologicamente possibile” e “massima sicurezza praticabile” non è meramente teorica.
La Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 47904 del 1° dicembre 2023, affronta il tema nel contesto emergenziale del Covid-19, chiarendo che il legislatore dell’emergenza aveva temporaneamente modulato il parametro verso la “sicurezza adeguata” ai protocolli, in deroga alla regola giurisprudenziale della massima sicurezza tecnologicamente possibile. La motivazione è significativa: nel caso del rischio Covid, il livello massimo tecnologicamente possibile era sostanzialmente indefinibile. La Corte riconosce dunque che il parametro ordinario è quello della massima sicurezza praticabile; non un ideale astratto, ma il livello più elevato concretamente raggiungibile con le conoscenze e le tecnologie disponibili nel settore al momento del fatto.
Questo significa che il datore di lavoro non può giustificare l’omissione di una misura di sicurezza con argomenti di costo o di convenienza organizzativa, se quella misura è praticabile e conosciuta nel settore. Può invece dimostrare che la misura omessa non era ancora consolidata nella comunità scientifica o tecnica di riferimento al momento dell’infortunio.
4. La posizione di garanzia e la delega di funzioni
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la trasmissibilità degli obblighi prevenzionistici mediante delega. La Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 40682 del 3 ottobre 2024, richiamando le Sezioni Unite ThyssenKrupp, chiarisce le condizioni rigorose cui è subordinata l’efficacia della delega: deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, deve essere espressa, effettiva e non equivoca, e deve investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Una delega generica, affidata a soggetto privo delle competenze necessarie o sprovvisto dei poteri di spesa, non trasferisce la posizione di garanzia: il datore di lavoro resta penalmente responsabile. Il principio ha implicazioni dirette sulla struttura organizzativa delle aziende e sulla definizione dei ruoli di sicurezza, in particolare nelle organizzazioni complesse dove la gestione della sicurezza è distribuita su più livelli.
5. Le implicazioni operative
Il quadro giurisprudenziale delineato impone al datore di lavoro un aggiornamento continuo delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche del settore. Non è sufficiente rispettare la normativa vigente al momento dell’adozione del DVR: se nel frattempo si sono consolidate nuove prassi o tecnologie di protezione, il mancato aggiornamento può fondare la responsabilità penale in caso di infortunio.
Sul piano della delega, la struttura organizzativa della sicurezza deve essere progettata con attenzione: ogni passaggio di responsabilità richiede una delega formalmente corretta, affidata a soggetto competente e dotato di autonomia di spesa. La responsabilità del vertice aziendale non si esaurisce con la firma della delega: permane un obbligo di vigilanza sull’adeguatezza del sistema.