Diritto di difesa del lavoratore vs. segreti commerciali: il bilanciamento nei sistemi di monitoraggio

DiAnnamaria Palumbo

Diritto di difesa del lavoratore vs. segreti commerciali: il bilanciamento nei sistemi di monitoraggio

Uno dei temi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo riguarda il bilanciamento tra il diritto del lavoratore di accedere alle informazioni che lo riguardano (anche per finalità difensive) e la tutela dei segreti commerciali dell’azienda custoditi nei sistemi di monitoraggio. Né l’uno né l’altro diritto è assoluto: la soluzione va trovata caso per caso.

Il quadro normativo

Il diritto del lavoratore di accedere alle informazioni che lo riguardano trova fondamento nei principi generali del diritto del lavoro e nella normativa sulla protezione dei dati personali. Il datore di lavoro, tuttavia, può opporre la tutela dei segreti commerciali: l’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale protegge le informazioni aziendali segrete, aventi valore economico e protette da misure adeguate.

L’art. 6 del D.Lgs. n. 63/2018 prevede che nei procedimenti relativi all’acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali, il giudice debba valutare la proporzionalità delle misure richieste, tenendo conto dei legittimi interessi delle parti, dei terzi e delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Il bilanciamento concreto

Il bilanciamento si realizza attraverso una valutazione caso per caso che tenga conto di: necessità e proporzionalità dell’accesso alle informazioni richieste dal lavoratore per l’esercizio del proprio diritto di difesa; natura delle informazioni contenute nei sistemi di monitoraggio (se costituiscono segreti commerciali, il datore di lavoro può opporsi all’accesso integrale, ma può essere obbligato a fornire informazioni anonimizzate o aggregate); modalità con cui il lavoratore ha acceduto o intende accedere alle informazioni.

Il limite del diritto di difesa: la copia massiva

La giurisprudenza ha precisato con nettezza che il diritto di difesa non giustifica la copia massiva e indiscriminata di dati aziendali. La Corte d’Appello di Roma (n. 1923/2023) ha affermato che il diritto di difesa può avere valenza scriminante solo nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 196/2003, e ha sottolineato che la gravità della condotta posta in essere non aveva bisogno di una disciplina regolamentare, trovando il proprio limite direttamente nella legge penale e nella legislazione che tutela la riservatezza della documentazione privata.

Accesso ai log del sistema di monitoraggio: le regole

Il datore di lavoro, in presenza di sistemi di monitoraggio conformi alla legge, è tenuto a fornire ai lavoratori accesso ai dati che li riguardano, in conformità agli artt. 15 e 22 GDPR e ai principi generali del diritto del lavoro. Tuttavia, tale accesso può essere limitato o modulato qualora le informazioni richieste contengano dati relativi a terzi o segreti commerciali. Il giudice potrà essere chiamato a valutare la proporzionalità dell’accesso richiesto e delle limitazioni opposte, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.

Il monitoraggio illegittimo e l’inutilizzabilità dei dati

Il sistema si chiude con un principio chiave: i dati raccolti tramite sistemi di monitoraggio illegittimi — ovvero in assenza di informativa adeguata, senza accordo sindacale o in violazione dei principi di proporzionalità — non possono essere utilizzati né dal datore di lavoro in sede disciplinare (Cass. n. 18168/2023; Corte d’Appello Roma n. 4371/2023), né in sede giudiziaria. L’art. 160-bis del Codice Privacy stabilisce che la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali. La conformità alle prescrizioni normative e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali rappresenta dunque il presupposto imprescindibile per la legittimità dei controlli e la tutela sia degli interessi aziendali sia dei diritti dei lavoratori.

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