Nel diritto del lavoro italiano, il fondamento delle sanzioni disciplinari risiede nell’articolo 2106 del Codice civile, che dispone: l’inosservanza delle disposizioni in materia di diligenza, obbedienza e fedeltà può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative. La legge impone quindi un sistema graduato, costruito attorno al principio di proporzionalità: la sanzione deve essere commisurata alla gravità della condotta e alle circostanze concrete.
Il principio di proporzionalità applicato agli strumenti digitali
L’utilizzo di internet, posta elettronica e dispositivi aziendali è soggetto alle medesime regole generali. L’uso improprio degli strumenti aziendali può costituire violazione degli obblighi contrattuali. A seconda della gravità e della reiterazione della condotta, può essere sanzionato disciplinarmente fino al licenziamento. Il datore di lavoro è tenuto a provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, come previsto dall’articolo 5 della Legge n. 604/1966.
La scala delle sanzioni
Il sistema sanzionatorio si articola in modo progressivo. L’articolo 2106 c.c. non fissa sanzioni predeterminate per ogni fattispecie: spetta al datore di lavoro, guidato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni, scegliere la sanzione adeguata. Questa va dal richiamo verbale alla sospensione dal servizio, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. L’assenza di recidiva, l’occasionalità della condotta e l’entità del danno sono sempre fattori che incidono sulla misura della sanzione applicabile.