Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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1. Il lavoratore: la nozione “universale” di creditore di sicurezza
1.1. La definizione normativa
L’art. 2, comma 1, lett. a), definisce il “lavoratore” come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Tale definizione rappresenta uno dei tratti più innovativi del T.U. rispetto alla normativa previgente, segnando il definitivo superamento dell’ancoraggio della tutela prevenzionistica al solo rapporto di lavoro subordinato. La nozione accolta dal legislatore del 2008 è, infatti, espressamente sganciata dalla tipologia contrattuale e si fonda su un criterio sostanziale: l’inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione del datore di lavoro.
1.2. Gli elementi costitutivi della nozione
La definizione si articola su alcuni elementi qualificanti:
a) L’indifferenza della tipologia contrattuale. L’inciso “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” costituisce il cuore della nozione universalistica di lavoratore. Il legislatore ha inteso ricomprendere nella tutela prevenzionistica ogni forma di integrazione del prestatore nell’organizzazione datoriale, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto: lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, part-time, intermittente, in somministrazione, ma anche lavoro autonomo coordinato, associazione in partecipazione, tirocinio.
b) L’inserimento nell’organizzazione datoriale. Il criterio discretivo è costituito dallo svolgimento dell’attività “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro”. Tale elemento individua il perimetro della tutela: è lavoratore ai fini prevenzionistici chi opera all’interno di un’organizzazione altrui, esponendosi ai rischi che da essa promanano. Il criterio organizzativo sostituisce quello della subordinazione giuridica, tradizionalmente fondato sul potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
c) L’irrilevanza della retribuzione. La locuzione “con o senza retribuzione” estende la tutela anche a chi presta attività a titolo gratuito, purché nell’ambito di un’organizzazione altrui. Vengono così inclusi i volontari, i tirocinanti non retribuiti, gli allievi in formazione.
d) La finalità formativa. L’inciso “anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” conferma l’inclusione di tutte le forme di apprendimento in contesto lavorativo: dall’apprendistato ai tirocini, dalla formazione professionale all’alternanza scuola-lavoro.
1.3. I soggetti equiparati
La seconda parte della lett. a) elenca le figure espressamente equiparate al lavoratore ai fini prevenzionistici:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente;
- l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c. (figura ora abrogata dal D. Lgs. n. 81/2015 ma rilevante per i rapporti pregressi);
- il tirocinante beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici;
- il volontario nei limiti di cui all’art. 3-bis;
- il lavoratore socialmente utile di cui al D. Lgs. n. 468/1997.
1.4. L’unica esclusione: i lavoratori domestici
L’art. 2, comma 1, lett. a), esclude espressamente dalla nozione di lavoratore “gli addetti ai servizi domestici e familiari”. L’esclusione trova giustificazione nella peculiarità del contesto domestico, caratterizzato dalla coincidenza tra ambiente di lavoro e ambiente di vita familiare del datore di lavoro, nonché dalla difficoltà di applicare le ordinarie misure di prevenzione in tale contesto.
Va tuttavia precisato che l’esclusione riguarda l’applicazione delle disposizioni del T.U., ma non esonera il datore di lavoro domestico dall’obbligo generale di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., che continua a trovare applicazione anche nei confronti dei collaboratori domestici.
1.5. La ratio dell’universalità soggettiva
La scelta del legislatore di adottare una nozione così ampia di lavoratore risponde a precise esigenze di politica del diritto:
- sul piano costituzionale, essa attua il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.), che non tollerano discriminazioni fondate sulla tipologia contrattuale;
- sul piano europeo, essa recepisce l’orientamento della direttiva quadro 89/391/CEE, che adotta una nozione funzionale di lavoratore;
- sul piano sistematico, essa risponde all’evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato dalla proliferazione di forme contrattuali atipiche e dalla crescente difficoltà di tracciare confini netti tra lavoro subordinato e autonomo.
BOX GIURISPRUDENZIALE
La nozione di lavoratore nella giurisprudenza: universalità della tutela e criteri applicativi
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito l’ampiezza della nozione di lavoratore ai fini prevenzionistici, valorizzando il criterio dell’inserimento nell’organizzazione datoriale rispetto alla qualificazione formale del rapporto.
Sul criterio dell’inserimento organizzativo. La Cassazione penale ha affermato che “le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano a favore di chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, sicché la tutela, oltre a riguardare i lavoratori subordinati, si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse all’attività esercitata, a prescindere dall’eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall’episodicità della prestazione” (Cass. pen., Sez. VI, sent. 10 maggio 2011, n. 18078, disponibile su https://olympus.uniurb.it).
Sull’estensione ai terzi. In una pronuncia significativa, la Suprema Corte ha precisato che *”il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale” (Cass. pen., Sez. IV, sent. 16 febbraio 2015, n. 6723, disponibile su https://olympus.uniurb.it.).
Sui tirocinanti. Con riferimento ai soggetti in formazione, la giurisprudenza ha chiarito che “l’equiparazione del tirocinante al lavoratore ai fini della normativa antinfortunistica comporta che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge, compresa la valutazione dei rischi specifici connessi all’attività formativa” (Cass. pen., Sez. IV, sent. 22 ottobre 2004, n. 3444).
Sul lavoro irregolare. Particolarmente rilevante è l’orientamento secondo cui la tutela prevenzionistica prescinde dalla regolarità del rapporto: “l’obbligo di sicurezza grava sul datore di lavoro anche nei confronti dei lavoratori ‘in nero’, atteso che la finalità protettiva della normativa antinfortunistica non può essere vanificata dall’irregolarità del rapporto, che anzi ne aggrava la posizione sotto il profilo della colpa” (Cass. pen., Sez. IV, sent. 16 febbraio 2015, n. 6723, cit.).
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