L’accesso difensivo ai file di log: diritto, limiti e tutela del lavoratore nella giurisprudenza amministrativa

DiAnnamaria Palumbo

L’accesso difensivo ai file di log: diritto, limiti e tutela del lavoratore nella giurisprudenza amministrativa

[Diritto di Accesso]  [File di Log]  [Tutela Difensiva]  [TAR e Consiglio di Stato]

Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare chiede di accedere ai log del sistema informatico aziendale per dimostrare la propria innocenza. Può farlo? La giurisprudenza amministrativa ha elaborato una risposta articolata, che bilancia trasparenza e minimizzazione dei dati e che ogni avvocato giuslavorista deve conoscere.

1. Il diritto di accesso ai log come strumento di difesa

I file di log degli accessi ai sistemi informatici contengono informazioni di straordinario valore per la difesa del lavoratore: chi ha acceduto a un sistema, quando, da quale postazione, con quali credenziali, per quanto tempo. Questi dati possono essere determinanti per dimostrare l’innocenza in un procedimento disciplinare (ad esempio, dimostrando che non si è verificato l’accesso contestato, o che esso era avvenuto prima dell’orario indicato dal datore di lavoro), o per denunciare comportamenti illeciti del datore o di altri lavoratori.

Il quadro normativo che regola l’accesso a questi dati è complesso: interseca il diritto alla difesa (art. 24 Cost.), il diritto di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), e il principio di minimizzazione che limita la diffusione di dati non strettamente necessari.

2. La giurisprudenza amministrativa: il bilanciamento tra difesa e minimizzazione

Il TAR Roma (sez. 3B, n. 12465/2022) ha fissato il principio guida: il diritto di accesso ai file di log come strumento di tutela difensiva è riconosciuto, ma non può essere esercitato in modo esplorativo o speculativo. L’ostensione deve essere limitata alle sole informazioni strettamente necessarie per la tutela dell’interesse giuridico dell’istante. Non si può richiedere l’intera banca dati dei log per cercare elementi a propria difesa: occorre indicare con precisione quale interesse giuridico si intende tutelare e quali log siano strettamente necessari a tal fine.

Il Consiglio di Stato (sez. VII, n. 7703/2023) ha confermato questo orientamento, precisando che il diritto di accesso difensivo ai log di sistema è subordinato alla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. L’accesso è ammesso anche quando i documenti contengano dati personali di terzi, purché i dati dei terzi non siano rivelati oltre quanto strettamente necessario.

3. Il TAR Torino e i dati sensibili nei log: limiti rafforzati

Il TAR Torino (sez. III, n. 592/2025) ha affrontato il caso più delicato: l’accesso a file di log che contengono dati sensibili o giudiziari di terzi. Il Tribunale ha affermato che in presenza di dati idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate, il diritto di accesso difensivo è ammissibile solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici, e sempre con l’oscuramento dei dati dei terzi che non siano pertinenti alla specifica controversia. Il bilanciamento tra difesa e privacy dei terzi deve essere effettuato caso per caso dal soggetto che gestisce i log, sotto la supervisione del DPO, e la decisione deve essere motivata.

4. Il regime dell’ostensione: chi decide e con quali criteri

In ambito privato, la richiesta di accesso ai log da parte del lavoratore si inserisce nella procedura di accesso ai dati personali disciplinata dall’art. 15 GDPR. Il titolare del trattamento (il datore di lavoro) è tenuto a rispondere entro un mese, prorogabile di altri due mesi in casi complessi, fornendo copia dei dati personali trattati che riguardano l’istante. I log che contengono accessi riferibili al lavoratore istante sono dati personali di quest’ultimo: il diritto di accesso è diretto.

Il problema si pone quando il lavoratore chiede non solo i propri log, ma anche quelli di altri soggetti (per dimostrare, ad esempio, che l’accesso contestatogli era stato compiuto da un collega). In questo caso entra in gioco il bilanciamento tra il suo diritto di difesa e la privacy dei terzi: il datore di lavoro deve valutare se l’accesso ai log di terzi sia strettamente indispensabile per la difesa del richiedente, e se sia possibile fornire le informazioni in forma anonima o parzialmente oscurata.

5. I log come prova nel procedimento disciplinare: regole di utilizzabilità

I file di log possono essere utilizzati dal datore di lavoro come mezzo di prova nel procedimento disciplinare, ma solo se la loro raccolta è avvenuta nel rispetto delle norme applicabili. Il principio di inutilizzabilità della prova illecita, sancito dall’art. 160-bis del Codice Privacy e affermato dalla Cassazione (n. 18168/2023 e n. 25732/2021), si applica anche ai log: se questi sono stati raccolti o conservati in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali (ad esempio, senza informativa adeguata, oltre i termini previsti, con finalità diverse da quelle dichiarate), essi non possono essere utilizzati a fini disciplinari.

Il lavoratore ha dunque un duplice strumento di difesa: può chiedere l’accesso ai log che lo riguardano per costruire la propria difesa; e può contestare l’utilizzabilità dei log prodotti dal datore di lavoro, qualora la loro raccolta o conservazione sia avvenuta in violazione delle norme applicabili.

6. La tutela del diritto di accesso dinnanzi al Garante

Quando il datore di lavoro nega l’accesso ai log o risponde in modo incompleto, il lavoratore può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il Garante può ordinare al titolare di fornire le informazioni richieste, oltre a valutare l’irrogazione di sanzioni per la violazione del diritto di accesso. In alternativa, il lavoratore può rivolgersi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 79 GDPR o dell’art. 152 del Codice Privacy, richiedendo un provvedimento cautelare urgente di accesso ai dati.

✦ NOTA PRATICA Per l’avvocato del lavoratore: prima di ogni procedimento disciplinare o contenzioso, valutare sistematicamente la richiesta di accesso ai log ai sensi dell’art. 15 GDPR. Specificare con precisione l’interesse difensivo perseguito (evitare richieste esplorative respinte). Indicare il perimetro temporale e i sistemi di interesse. Se il datore di lavoro nega o ritarda, proporre reclamo al Garante e, contestualmente, richiedere al giudice del lavoro un provvedimento d’urgenza di accesso. I log sono spesso l’unica prova oggettiva in una controversia sulla condotta informatica del lavoratore: non trascurarne l’acquisizione.

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