Indennità di trasferta e contributi previdenziali: i nuovi orientamenti della Cassazione

DiAnnamaria Palumbo

Indennità di trasferta e contributi previdenziali: i nuovi orientamenti della Cassazione

La Cassazione chiarisce quando le indennità di trasferta sono soggette a contribuzione previdenziale e ribadisce i criteri per valutare gli assetti proprietari coincidenti negli sgravi per nuove assunzioni

Con l’ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato due questioni di particolare rilevanza per le aziende: il regime contributivo delle indennità di trasferta e i criteri per l’accesso agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991.

Il caso: indennità di trasferta e valutazione degli assetti proprietari

La vicenda ha avuto origine da un contenzioso tra una società e l’Inps relativo a due distinte pretese contributive. Da un lato, l’istituto richiedeva il versamento di contributi sulle indennità di trasferta corrisposte a un dipendente; dall’altro, contestava il diritto della società agli sgravi contributivi per nuove assunzioni, sostenendo la sussistenza di assetti proprietari coincidenti con le aziende che avevano precedentemente licenziato i lavoratori.

La Corte d’appello di Firenze aveva accolto parzialmente le ragioni della società, escludendo l’obbligo contributivo sulle indennità di trasferta ma confermando la pretesa dell’Inps quanto agli sgravi.

I principi affermati dalla suprema Corte

Assetti proprietari coincidenti: una nozione più ampia del controllo societario

La Cassazione ha confermato un orientamento consolidato secondo cui la valutazione degli “assetti proprietari coincidenti” ai fini degli sgravi contributivi non si limita ai rapporti di controllo tipizzati dall’art. 2359 del codice civile.

Il giudice deve condurre un accertamento di merito che consideri tutti gli elementi sostanziali, inclusi i rapporti familiari e di amicizia tra i soci, quando questi siano finalizzati a operazioni coordinate di ristrutturazione aziendale. L’obiettivo è verificare se l’operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante attraverso licenziamenti e assunzioni privi di reale incidenza positiva sul piano occupazionale.

Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato diversi elementi: i rapporti di stretta familiarità tra i soci, la presenza di una socia di maggioranza appena diciottenne, l’identità di sede e attività delle società coinvolte. Da questi indizi, unitariamente considerati, era emerso il quadro di un’operazione preordinata all’elusione normativa.

Indennità di trasferta: non sempre esenti da contribuzione

Il punto più innovativo della pronuncia riguarda il regime contributivo delle indennità di trasferta. La Cassazione ha chiarito che queste somme non sono automaticamente esenti da contribuzione, dovendo il giudice verificare caso per caso il rispetto dei limiti previsti dall’art. 51, comma 5, del d.p.r. N. 917/1986.

I criteri da applicare sono i seguenti:

  • Trasferte nell’ambito comunale: le indennità concorrono sempre a formare reddito (e quindi base contributiva), salvo le spese di trasporto documentate
  • Trasferte fuori comune: concorrono a formare reddito solo per la parte eccedente 90.000 lire giornaliere (150.000 per l’estero)
  • Rimborsi analitici: concorrono a formare reddito oltre le 30.000 lire giornaliere (50.000 per l’estero)

Le implicazioni pratiche per le aziende

La pronuncia ha importanti ricadute operative per la gestione aziendale:

Per le indennità di trasferta, le aziende devono:

  • Documentare accuratamente natura e modalità delle trasferte
  • Verificare il rispetto dei limiti normativi per l’esenzione contributiva
  • Considerare che l’onere della prova dell’esenzione ricade sul datore di lavoro

Per gli sgravi contributivi, occorre prestare attenzione a:

  • Rapporti sostanziali tra le società coinvolte nelle operazioni
  • Finalità reali delle ristrutturazioni aziendali
  • Documentazione dell’effettiva novità dell’operazione sul piano occupazionale

Conclusioni

La sentenza conferma l’approccio sostanzialista della Cassazione nella valutazione delle fattispecie giuslavoristiche. Sia per gli assetti proprietari che per le indennità di trasferta, il giudice deve andare oltre il dato formale per accertare la reale natura dell’operazione o della prestazione.

Per le aziende, questo orientamento impone una maggiore attenzione nella strutturazione delle operazioni e nella documentazione delle voci retributive, considerando che la verifica dell’amministrazione si concentra sempre più sulla sostanza dei rapporti piuttosto che sulla loro forma apparente.


La sentenza è stata depositata il 5 giugno 2025 e sarà disponibile nelle principali banche dati giuridiche. Per approfondimenti sulla materia contributiva e giuslavoristica, il nostro studio rimane a disposizione per consulenze specialistiche.

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Annamaria Palumbo administrator

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