La sottrazione non autorizzata di dati aziendali — tramite chiavette USB, servizi cloud personali come Dropbox o Google Drive, oppure stampe cartacee — rappresenta uno dei rischi più gravi per il patrimonio informativo delle imprese. La giurisprudenza ha elaborato un sistema di tutele su tre livelli: disciplinare, civile e penale.
Il profilo disciplinare
L’esfiltrazione di dati aziendali tramite supporti removibili, cloud personali o stampe costituisce una grave violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e riservatezza posti a carico del lavoratore dagli articoli 2104 e 2105 c.c., nonché dalle policy aziendali e dagli eventuali accordi di riservatezza sottoscritti. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la sottrazione, la copia o la divulgazione non autorizzata di dati aziendali costituisca giusta causa di licenziamento, in quanto idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
La Corte d’Appello di Roma (n. 1923/2023) ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di una dipendente che aveva copiato e trasferito massivamente dati aziendali su supporti esterni e aveva consentito l’accesso da remoto a soggetti non autorizzati. Il Tribunale di Milano (n. 5705/2025) ha ritenuto che la copia massiva di file e documenti aziendali, specie se seguita dalla cancellazione degli stessi dai dispositivi aziendali, costituisca una violazione disciplinare di gravità tale da giustificare il licenziamento.
Il profilo civile: segreti commerciali e concorrenza sleale
Sul piano civile, la sottrazione e l’utilizzo non autorizzato di dati aziendali può integrare una violazione dei segreti commerciali ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, con conseguente responsabilità per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano (n. 5705/2025) ha condannato gli ex dipendenti che avevano sottratto e detenuto informazioni segrete all’inibitoria dell’uso dei dati, all’eliminazione e distruzione dei supporti contenenti le informazioni, al pagamento di penali per ogni violazione e al risarcimento del danno emergente.
La condotta può inoltre integrare atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., con conseguente diritto al risarcimento del danno e all’adozione di misure inibitorie e correttive, come il ritiro dal commercio di prodotti realizzati utilizzando i dati sottratti.
Il profilo penale
Sul piano penale, la sottrazione, la rivelazione o l’impiego a proprio o altrui profitto di segreti commerciali apprese per ragioni di lavoro integra il reato di cui all’art. 623 c.p., punito con la reclusione fino a due anni, aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici. La Cassazione (n. 3000/2020) ha chiarito che il concetto di ‘profitto’ comprende ogni utilità, anche non patrimoniale, e che la tutela penale si estende a tutte le informazioni riservate che costituiscono il know-how aziendale, anche se non brevettabili. L’accesso abusivo a un sistema informatico da parte del dipendente, anche se abilitato ma in violazione delle prescrizioni organizzative, integra il reato di cui all’art. 615-ter c.p. (Cass. pen. n. 27900/2023).
Quando la copia è lecita: il diritto di difesa
La Corte d’Appello di Roma (n. 1923/2023) ha affermato che il diritto di difesa può avere valenza scriminante di una condotta illecita solo nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’inoltro strettamente necessario e proporzionato, limitato ai dati pertinenti, può costituire scriminante, mentre la sottrazione massiva e indiscriminata di dati, specie se accompagnata da modalità fraudolente (installazione di software non autorizzati, accesso da remoto di terzi), esula dall’ambito del diritto di difesa.