La recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, n. 10908 del 25 aprile 2025, ha chiarito un importante principio in materia di previdenza dei liberi professionisti. In particolare, la Corte ha stabilito che l’iscrizione all’albo professionale, indipendentemente dalla continuità o occasionalità dell’esercizio della professione e dalla produzione di reddito, impone l’obbligo di solidarietà professionale. Tale obbligo si traduce nel versamento di una contribuzione minima agli enti previdenziali di categoria.
Il caso e la decisione
La vicenda riguarda un geometra che, pur iscritto all’albo professionale, aveva contestato una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) relativa agli anni 2009, 2012 e 2013. Il professionista sosteneva di non aver svolto attività professionale continuativa, ma solo occasionale, e di essere iscritto al fondo commercio INPS come socio d’opera di una società, pertanto riteneva di non dover versare i contributi richiesti dalla CIPAG.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto la sua opposizione, confermando che la mera iscrizione all’albo comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria e il versamento della contribuzione minima, anche in assenza di attività continuativa o reddito prodotto.
Il ricorso della CIPAG in Cassazione è stato accolto, ribadendo che l’iscrizione all’albo professionale è il requisito decisivo per l’obbligo contributivo, che permane anche in presenza di iscrizione ad altre gestioni previdenziali INPS. La contribuzione minima ha una funzione solidaristica e non è condizionata alla produzione di reddito.
Fondamenti giuridici
La Corte ha richiamato diverse norme e principi, tra cui la legge delega n. 537/93, la legge n. 509/94, la legge n. 335/95 sulla riforma pensionistica, e lo Statuto della CIPAG. Ha sottolineato che le modifiche normative hanno conferito alle Casse previdenziali autonomia nell’individuazione dei soggetti obbligati, in linea con il principio di solidarietà e con l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine degli enti.
In particolare, la sentenza conferma che:
- L’iscrizione all’albo professionale comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria.
- L’obbligo contributivo si applica anche in caso di attività professionale svolta in maniera occasionale o saltuaria.
- La mancata produzione di reddito non esclude l’obbligo contributivo.
- L’iscrizione ad altra gestione INPS non esonera dal versamento alla Cassa di categoria.
- La contribuzione minima ha una funzione solidaristica, senza corrispettività diretta tra contributi versati e prestazioni ricevute.
Implicazioni per i professionisti
Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento per tutti i liberi professionisti iscritti agli albi professionali. Anche chi esercita la professione in modo saltuario o occasionale è tenuto a versare la contribuzione minima alla propria Cassa previdenziale, a prescindere dal reddito prodotto o da eventuali iscrizioni ad altre gestioni previdenziali.
Il principio di solidarietà professionale, sancito dalla Corte, mira a sostenere la sostenibilità finanziaria delle casse di categoria, garantendo un sistema previdenziale equilibrato e duraturo nel tempo.
Professionisti e consulenti dovranno pertanto tenere conto di questi principi nell’ambito della gestione previdenziale, evitando di sottrarsi agli obblighi contributivi che derivano dalla semplice appartenenza all’albo professionale.