La sentenza n. 12973 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, depositata il 14 maggio 2025, rappresenta un importante punto di riferimento in materia di tutela previdenziale per i lavoratori invalidi che ricoprono incarichi sindacali a livello provinciale o nazionale. La Corte ha infatti riconosciuto il diritto alla maggiorazione contributiva, prevista dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per i periodi di aspettativa sindacale non retribuita, garantendo così la piena valorizzazione del percorso contributivo di questi lavoratori.
Fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso del signor Po.Se., lavoratore invalido con un grado di invalidità superiore al 74%, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per i periodi di aspettativa sindacale goduti in virtù dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). La Corte d’Appello di Milano aveva accolto tale richiesta, riformando la sentenza di primo grado, ma l’INPS aveva proposto ricorso per cassazione.
Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS affermando che la maggiorazione contributiva spetta anche durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita, a condizione che sussistano le condizioni di invalidità previste dalla legge. La Corte ha sottolineato come l’aspettativa sindacale, pur comportando la sospensione temporanea del rapporto di lavoro, non si traduca in una mera assenza di attività, poiché il lavoratore continua a svolgere funzioni sindacali che hanno origine dal rapporto di lavoro stesso.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
- L’aspettativa sindacale è assimilata al lavoro effettivo ai fini previdenziali, come previsto dall’art. 31, terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori, che consente il riconoscimento dei periodi di aspettativa ai fini pensionistici e per le prestazioni di malattia.
- Il beneficio della maggiorazione contributiva ha una finalità preventiva e protettiva, volta a tutelare i lavoratori con invalidità grave che svolgono attività particolarmente usuranti, ed è quindi coerente estenderlo anche ai periodi in cui il lavoratore è in aspettativa sindacale.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2002, ha riconosciuto la necessità di tutelare i lavoratori in aspettativa sindacale perché sottoposti a rischi professionali analoghi a quelli delle categorie protette.
- Negare la maggiorazione contributiva durante l’aspettativa sindacale avrebbe effetti discriminatori e disincentiverebbe l’assunzione di incarichi sindacali da parte dei lavoratori invalidi, violando i principi costituzionali di tutela del lavoro e della salute.
Principio di diritto
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: il beneficio della maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta anche ai lavoratori con invalidità superiore al 74% che ricoprano cariche sindacali provinciali o nazionali, per tutta la durata dell’aspettativa sindacale non retribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Implicazioni pratiche
Questa pronuncia garantisce una tutela previdenziale più completa e coerente per i lavoratori invalidi impegnati nell’attività sindacale, assicurando che il loro percorso contributivo non subisca penalizzazioni durante l’aspettativa sindacale. Si tratta di un importante riconoscimento che valorizza il ruolo fondamentale dei rappresentanti sindacali anche in condizioni di salute particolarmente svantaggiate e contribuisce a promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso dei diritti dei lavoratori invalidi.