La sentenza n. 11636 del 3 maggio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, rappresenta un’importante decisione in tema di risarcimento del danno da perdita di chance e della corretta gestione delle procedure concorsuali in ambito sanitario. La pronuncia, che ha confermato l’inammissibilità del ricorso proposto dal medico, offre spunti rilevanti in merito alla disciplina giuridica applicabile e alle modalità di valutazione delle richieste risarcitorie.
La vicenda trae origine dalla domanda di un medico dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, volta a ottenere il risarcimento del danno per la perdita di opportunità di carriera derivante dal mancato espletamento di procedure concorsuali per incarichi dirigenziali. La Corte d’Appello di Napoli, confermando il rigetto della domanda già espresso in primo grado, aveva ritenuto non sussistenti né la prova delle concrete possibilità di ottenere un incarico dirigenziale né la dimostrazione del nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento dell’ASL.
La Corte territoriale aveva inoltre sottolineato come le misure di contenimento della spesa sanitaria adottate dalla Regione Campania, attraverso delibere che limitavano il turnover e i nuovi incarichi, fossero un fattore determinante nella vicenda. La mancata partecipazione del ricorrente all’unico concorso attivato nel 2005 era stata considerata ulteriore elemento a supporto della decisione.
Ragioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico, articolato in tre motivi principali.
- Primo motivo:
Il ricorrente aveva denunciato la violazione di norme giuridiche rilevanti in materia di selezione per incarichi dirigenziali, lamentando un’inversione dell’onere della prova da parte dei giudici d’appello. La Cassazione ha rigettato tale motivo, evidenziando come esso mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, in violazione dei limiti del giudizio di legittimità.
- Secondo motivo:
Il ricorrente aveva contestato l’omessa considerazione della documentazione allegata e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie. Anche su questo punto, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, rilevando che la Corte d’Appello si era espressa in modo chiaro sulle richieste istruttorie, considerandole generiche e non idonee a provare la domanda risarcitoria.
- Terzo motivo:
Il dottore aveva infine denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la perdita di chance. La Cassazione ha escluso tale vizio, richiamando il principio della “doppia conforme”, secondo cui non è ammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado siano basate sul medesimo iter logico-argomentativo.
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni di merito, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali. La pronuncia ribadisce che, in tema di risarcimento per perdita di chance, è necessario fornire una prova rigorosa non solo dell’esistenza di una concreta possibilità di ottenere l’incarico, ma anche del nesso causale tra il comportamento datoriale e il danno subito.
Questa sentenza offre un’importante chiarimento circa i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance nel contesto lavorativo. Essa sottolinea, altresì, la rilevanza della corretta gestione delle procedure concorsuali e la necessità di un’adeguata allegazione probatoria da parte del ricorrente per sostenere le proprie pretese risarcitorie.