Il concetto di orario di lavoro secondo la normativa europea e italiana: Cassazione civile, Sezione Lavoro, 23 aprile 2025, n.10648

DiAnnamaria Palumbo

Il concetto di orario di lavoro secondo la normativa europea e italiana: Cassazione civile, Sezione Lavoro, 23 aprile 2025, n.10648

Nel panorama giuridico e lavorativo, il tema della definizione di “orario di lavoro” rappresenta un argomento di grande importanza, soprattutto in presenza di situazioni particolari come i turni di reperibilità. Recentemente, una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Lav., 23 aprile 2025, n.10648) ha affrontato questa tematica, ribadendo principi fondamentali derivanti dalla normativa dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito che le nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” si escludono reciprocamente. Secondo la direttiva 2003/88/CE, l’orario di lavoro comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al servizio del datore di lavoro, a disposizione dello stesso e nello svolgimento delle proprie attività o funzioni. Questo principio è stato confermato in diverse sentenze, tra cui quelle relative ai casi Simap, Jaeger, Ville de Nivelles e Radiotelevizija Slovenija.

Un aspetto rilevante riguarda i periodi di reperibilità. Se, durante tali periodi, il lavoratore è obbligato a rimanere fisicamente presente sul luogo indicato dal datore di lavoro, il tempo trascorso deve essere considerato orario di lavoro. Anche in assenza di attività lavorativa effettiva, l’obbligo di permanenza limita significativamente la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo libero, trasformando di fatto tale periodo in orario lavorativo.

Il caso specifico e i principi di diritto

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il ricorrente ha lamentato di essere stato obbligato a effettuare turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, senza ricevere una retribuzione adeguata per il tempo trascorso in regime di reperibilità. La Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’articolo 57 del CCNL delle cooperative sociali, che prevede un’indennità fissa mensile per i servizi di reperibilità, escludendo tali periodi dal computo dell’orario di lavoro.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente, chiarendo che, alla luce della normativa europea e dell’articolo 36 della Costituzione italiana, i periodi di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro devono essere considerati orario di lavoro. Questo riconoscimento implica che tali periodi debbano essere retribuiti in modo proporzionato e dignitoso, in coerenza con i principi costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.

La sentenza sottolinea, inoltre, che la modalità di retribuzione dei periodi di guardia rientra nell’ambito delle disposizioni di diritto nazionale o della contrattazione collettiva. Tuttavia, il giudice è tenuto a valutare, anche d’ufficio, se le previsioni contrattuali rispettano i criteri costituzionali e normativi in materia di retribuzione.

La decisione rappresenta un punto di riferimento importante per garantire una maggiore tutela dei lavoratori in situazioni di reperibilità. Essa ribadisce che l’applicazione delle norme europee e nazionali deve avvenire in modo da rispettare la dignità e i diritti dei lavoratori, evitando interpretazioni restrittive che possano comprimere le tutele previste.

La Corte ha rinviato il caso alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie, invitando a considerare i principi di diritto enunciati. Questo passaggio evidenzia l’importanza di una corretta applicazione delle normative collettive, che devono essere orientate a garantire retribuzioni adeguate e proporzionate.

In conclusione, questa sentenza rappresenta un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ponendo l’accento sulla necessità di un’applicazione rigorosa e coerente delle normative europee e nazionali. Si tratta di un richiamo forte per i datori di lavoro e le parti sociali, affinché si impegnino a garantire condizioni di lavoro eque e rispettose della dignità umana.

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