Il diritto del figlio superstite maggiorenne inabile alla pensione di reversibilità: chiarimenti dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 11190 del 28 aprile 2025

DiAnnamaria Palumbo

Il diritto del figlio superstite maggiorenne inabile alla pensione di reversibilità: chiarimenti dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 11190 del 28 aprile 2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11190 del 28 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio superstite maggiorenne inabile, focalizzandosi in particolare sul concetto di “vivenza a carico” e sull’onere della prova.

La pensione di reversibilità: quadro normativo

La pensione di reversibilità è disciplinata dall’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, come modificato dall’art. 22 della legge n. 903/1965. Il beneficio spetta, in caso di decesso del pensionato, al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte, non abbiano superato i 18 anni. Per i figli maggiorenni, il diritto si estende a coloro che siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto.

Questa misura previdenziale è erogata in percentuale, secondo aliquote che tengono conto del rapporto di parentela, del numero di aventi diritto e della loro eventuale compresenza.

Il caso di specie

Nel caso esaminato, il figlio della pensionata defunta aveva richiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità, vedendosi respingere la domanda in primo grado per mancanza di documentazione comprovante l’inabilità e la vivenza a carico. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che aveva accertato l’inabilità del figlio al momento del decesso della madre. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano considerato decisiva la percezione, da parte del figlio, di redditi inferiori al limite previsto per il diritto alla pensione di invalido civile, riconoscendogli il beneficio.

Il requisito della “vivenza a carico”

La Suprema Corte, nel ribadire il principio secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità spetta al figlio superstite maggiorenne inabile e a carico del genitore al momento del decesso, ha chiarito cosa si intenda per “vivenza a carico”.

Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 9237/2018; Cass. n. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024), la Corte ha stabilito che:

  • La vivenza a carico non implica necessariamente la convivenza materiale tra il genitore deceduto e il figlio inabile. La comune residenza può essere un elemento indicativo, ma non è condizione imprescindibile.
  • Non è richiesta una totale dipendenza economica, ma è necessario dimostrare che il genitore provvedeva al mantenimento del figlio in modo continuativo e prevalente.

Il mantenimento, quindi, deve essere costante e rappresentare una quota significativa del sostentamento del figlio, senza che sia necessaria la convivenza o una soggezione finanziaria assoluta.

L’onere della prova

La Corte ha sottolineato che spetta al figlio superstite l’onere di dimostrare i presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice non può supplire alla mancanza di prove da parte del richiedente, se non nei limiti previsti dall’art. 421 c.p.c., ossia per integrare un quadro probatorio già delineato.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici di secondo grado non avevano adeguatamente verificato se il reddito documentato dal figlio fosse sufficiente a coprire le sue esigenze di vita e se il sostentamento della madre fosse realmente prevalente. Inoltre, non era stato approfondito se il figlio ricevesse assistenza materiale da altre fonti, come un eventuale coniuge.

La decisione della Corte di Cassazione

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, rinviando la questione per un nuovo esame. I giudici di merito dovranno effettuare un accertamento rigoroso del requisito della vivenza a carico, valutando in modo puntuale le prove fornite dal richiedente.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce la necessità di un’attenta verifica dei requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio superstite maggiorenne inabile. Pur non essendo indispensabile la convivenza con il genitore defunto, è fondamentale dimostrare che il mantenimento fosse continuativo e prevalente. L’onere della prova ricade sul figlio richiedente, il quale deve fornire elementi sufficienti a comprovare il proprio diritto al beneficio.

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